Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dr. Mauro Tenca
QuesitiVisto l'art.8 del DL n.13 del 17.02.2017 che prevede la cancellazione immediata in caso di revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo, si desidera un chiarimento in merito agli effetti che si producono con tale revoca. Nello specifico per quanto riguarda la competenza amministrativa (pagamento di eventuali altri ricoveri o comunità) rimane in capo all'ultimo comune di residenza nonostante la cancellazione immediata per fuoriuscita dal CAS?
L' art.8 del DL n.13 del 17.02.2017 ha previsto l’introduzione dell’art. 5-bis all’interno del D.lgs 142/2015. Esso prevede che: “1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7. 2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”. L’articolo prevede la cancellazione per i richiedenti protezione internazionale iscritti in convivenza che, nelle more del riconoscimento di tale diritto, escano dal progetto di accoglienza o a causa della revoca delle misure di accoglienza ovvero anche a seguito di allontanamento spontaneo e non giustificato dal centro di accoglienza, tuttavia non pregiudicando il diritto di iscriversi nuovamente in anagrafe ricorrendone le condizioni di legge. Per revoca intendiamo il provvedimento adottato, nel caso in esame, dal Prefetto competente e che consiste nel ritiro, con efficacia ex nunc, di provvedimenti affetti da vizi di merito, originari o sopravvenuti (art. 21 quinquies della Legge 241/90). Quanto agli effetti della revoca essa opera solo ex nunc e dunque vale per il futuro senza comportare effetti retroattivi. Ciò detto, in merito all’erogazione dei servizi di natura socio-assistenziale, essa è garantita, in virtù del principio della competenza territoriale, dal comune di residenza, in quanto ente esponenziale per eccellenza della collettività territoriale di riferimento, preposto alla cura degli interessi della popolazione locale. Allo stesso principio si ispira la disciplina del settore sociale, contenuta nell’art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Nello specifico il comma 4 dell’articolo 6 della tale legge prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Sul punto, inoltre, occorre fare riferimento alla legge regionale 3/2008. Quest’ultima, all’articolo 6 comma 1 prevede, che accedono alla rete delle unità d'offerta sociali: a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti; b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore. E ancora, ai sensi dell’articolo 8 comma 7 della normativa da ultimo richiamata è previsto che “gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica “. Ragion per cui alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di revoca (che, come detto, vale solo per il futuro e non retroagisce) - effetti che, pur costituendo motivo di cancellazione anagrafica, risultano inidonei ad inficiare l’originario provvedimento di iscrizione - nonché in forza della normativa regionale in materia, si ritiene che gli oneri socio-assistenziali gravino sul Comune di ultima residenza, a meno che il soggetto non risulti iscritto nell’anagrafe di altro comune della Lombardia ovvero non risulti più presente all’interno del territorio regionale.
22/12/2023 Dr. Mauro Tenca
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