Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dr. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede un chiarimento riguardo un nostro dipendente che ha richiesto aspettativa non retribuita dal 20/12/2022 al 15/12/2023. Il 18 dicembre 2023 doveva rientrare ma non si è presentato, il giorno dopo ha presentato richiesta di un ulteriore periodo di aspettativa (fino al 30/06/2024) per assistere il padre portatore di handicap a mezzo protocollo del comune; inoltre oggi, 20/12, ha inoltrato certificato di malattia. Come si deve comportare in questo caso l'ente?
Il primo periodo di aspettativa (concluso il 15 dicembre) è stato concesso ai sensi dell’art. 39, c. 1, CCNL 21.5.2018:
“1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.”
Il mancato rientro dall’aspettativa (per i giorni 18 e 19 dicembre) può giustificare l’applicazione dell’art. 52, c. 3, CCNL 16.11.2022:
“3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa (…), salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 72.”
Peraltro, come affermato dall’ARAN:
“L'effetto risolutivo non costituisce una conseguenza automatica e sempre necessaria della clausola contrattuale, nel senso che si determina, in ogni caso, a prescindere comunque da ogni possibile valutazione discrezionale in proposito del datore di lavoro pubblico.
Infatti, con la mancata ripresa del servizio alle scadenze stabilite, certamente si determina l'effetto risolutivo, ma spetta all'ente decidere se avvalersi o meno della risoluzione stessa.”
Ora, la seconda richiesta di aspettativa, ai sensi dell’art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, deve essere accolta se debitamente documentata (almeno con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si dichiara la sussistenza del diritto).
Alla fattispecie, infatti, non si può applicare l’art. 52, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti."
Tale richiesta è peraltro sospesa dal certificato di malattia, a partire dal 20/12, che giustifica l’assenza del dipendente ma che mantiene impregiudicata la facoltà dell’ente di avvalersi del comma 3 sopra citato, a causa del mancato rientro.
27 dicembre 2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6789, sintomo n. 6891
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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