Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dr. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente a casa per infortunio sul lavoro, deve rispettare gli orari per la visita fiscale?
In una FAQ pubblicata tempo fa, l'INAIL ha precisato: "L'Inail non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell’Istituto.
Ai sensi dell’art. 12 L. 67/1988, le competenze in materia di accertamento, certificazione ed ogni altre prestazione medico legale sui lavoratori tecnopatici ed infortunati spettano all’Inail secondo le modalità vigenti.
In tal senso si è recentemente espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla permanenza o meno dell’obbligo di reperibilità del personale dipendente (sia pubblico che privato) assente a seguito di infortunio sul lavoro, precisando che tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’Inps, rientrando piuttosto tra le competenze dell’Inail.
L'Inail può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali.
L'assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: "l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.")."
Anche la Funzione pubblica si è accodata con un parere del febbraio 2018: "Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016.
Al riguardo si segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Quindi, in caso di infortunio, l'INPS non effettuerà visite fiscali, lasciando all'INAIL tale responsabilità.
Quest'ultimo istituto non effettuerà visite al domicilio del lavoratore ma eventualmente lo convocherà presso una sua sede.
27 dicembre 2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6790, sintomo n. 6892
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: