Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Comune, che ha già approvato in CC il bilancio 2024/2026, intende istituire il servizio di bagni pubblici a pagamento. Si richiede se ciò sia possibile avendo già approvato il bilancio e, nel caso, a quali condizioni.
Il D.M. 31 dicembre 1983 elenca al n. 2) i bagni pubblici tra i servizi a domanda individuale.
Ora, l’art. 6, c. 1, D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983 dispone che:
“Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate”.
Come indicato recentemente anche dal TAR Campania - Salerno con sent. n. 1093/2022:
“Deriva, dal suesposto referente normativo – come pure dall’art. dall’art. 172, comma 1, lett. c) del TUEL, correttamente richiamato dalla difesa comunale, che, tra gli allegati al bilancio di previsione, individua, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale – che l’unico termine perentorio per l’approvazione o rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale coincide con quello della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.”
Ne segue la necessità, per consentire la decorrenza delle relative tariffe dal 1° gennaio 2024, che l’ente riproponga l’iter di approvazione del bilancio 2024-2026, non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che proroga al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei preventivi 2024-2026 (già annunciato con comunicato del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2023).
In mancanza, le tariffe approvate si intendono decorrenti dal 1° gennaio 2025.
Si rammenta inoltre che non è applicabile al caso in oggetto la norma contenuta nell’art. 13, c. 5-bis, D.L. n. 4/2022:
“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
Essa, infatti, è esclusivamente riferita ai tributi locali, non potendone estendere l’applicazione alle entrate tariffarie da servizi pubblici.
29 dicembre 2023 Dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4927, sintomo n. 4969
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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