Informazioni sulle amministrative del 25 e 26 maggio e sui referendum dell'8 e 9 giugno 2025
Ministero dell’Interno – Elezioni 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn Consigliere, che ha sollecitato la verifica di eventuali residenze "fittizie", chiede informazioni sull'avvio di ogni singolo procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, in qualità di richiedente istituzionale interessato ed in quanto diretto interessato richiedente degli accertamenti. L'ufficio deve obbligatoriamente comunicare al consigliere che ha richiesto ciò ogni singolo procedimento avviato? Tale comunicazione sarebbe illecita sotto il profilo della tutela dei dati personali?
La disciplina dell’art. 7 L. 241/1990 riguarda esclusivamente i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, tra cui non è annoverabile il Consigliere comunale il quale, invece, può solo esercitare i diritti d’informazione e di accesso di cui all’art. 43 TUEL, nel rispetto del dovere di segretezza e nell’ambito del doveroso bilanciamento tra le prerogative riconosciute allo stesso dalla citata disposizione di legge e i diritti di riservatezza dei dati personali, come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata anche dal Ministero dell’Interno nel recente parere dell’8.9.23.
In quest’ultimo, infatti, si rammenta che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Secondo la giurisprudenza, invero, sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso e nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio - Latina, 3 marzo 2023, n.49), ma è comunque necessario assicurare un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.
Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo d.lgs. n.267/2000. Pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Ciò premesso, si ritiene che il Consigliere comunale possa solo accedere alle informazioni ed agli atti compiti e formati dall’Ufficio nella materia di che trattasi, ma non può intervenire nel procedimento che è fatto gestionale di competenza esclusiva dei responsabili dei servizi a norma dell’art. 107 TUOEL, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
3 Gennaio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2889, sintomo n. 2960
Ministero dell’Interno – Elezioni 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 aprile 2025
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: