Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011) espressamente prevede che, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata è tenuto a valutare l’opportunità di operare lo stralcio - cioè la cancellazione - di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione; la Corte dei conti Lombardia con delibera n. 90/2023 ha evidenziato che in sede di riaccertamento ordinario l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, valutando quindi l’esigibilità del residuo non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), disponendo così il mantenimento in contabilità dei residui soltanto per quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, e ciò al fine di garantire una corretta rappresentazione del risultato di amministrazione (si vedano al riguardo: Corte dei conti Liguria, delib. n. 94/2020; Corte dei conti Lazio, delib. n. 28/2022; Corte dei conti Emilia-Romagna, delib. n. 39/2023); qualora risulti che il credito non è più di fatto esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine di prescrizione, decorso il quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.
L’analisi dei singoli residui attivi e le valutazioni in ordine al loro eventuale mantenimento ovvero alla loro eliminazione (stralcio) sono pertanto rimesse al responsabile dell’entrata cui si riferisce ciascun residuo attivo, tenendo conto che il mantenimento dei residui deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d’incasso (Corte dei conti Liguria, delib. n. 80/2021/PRSP); qualora però si tratti di residui attivi aventi una anzianità superiore ai cinque anni, gli stessi dovranno di norma essere stralciati, a meno che una motivazione particolarmente “rafforzata” ne giustifichi il mantenimento in contabilità (si veda al riguardo, tra le altre, la delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti delle Marche n. 144/2023).
Per quanto concerne la durata del periodo in cui mantenere i residui attivi di dubbia e difficile esazione (che, si ricorda, rappresentano crediti dell’Ente) gli stessi dovranno essere conservati fino al maturare del termine di prescrizione del credito che gli stessi rappresentano: tale conservazione avverrà o nelle scritture della contabilità finanziaria oppure, come specificato nel ricordato paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2, nel conto del patrimonio, e la evidenza dei relativi crediti sarà assicurata dalle corrispondenti registrazioni
2 gennaio 2024 Ennio Braccioni
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