MATERIALE WORKSHOP: Riforma del Testo Unico delle Costruzioni - La digitalizzazione delle pratiche e il fascicolo del fabbricato
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Approfondimento di Roberta Mugnai
Servizi Comunali Unione civileApprofondimento della dott.ssa Roberta Mugnai
LA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO
Roberta Mugnai
La legge n.76 del 20 maggio 2016 ha introdotto l’istituto della convivenza di fatto.
L’istituto è disciplinato all’art. 1, dai commi 36 al 65 e riguarda coppie maggiorenni sia eterosessuali che omosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, tra loro o con altre persone.
Essendo l’istituto basato sulla convivenza, è essenziale l’iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare. In pratica, per chi è già iscritto nello stesso stato di famiglia è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto; in situazioni diverse, le coppie devono comunque soddisfare il requisito dell’iscrizione nello stesso nucleo familiare, prima o anche contestualmente alla richiesta di dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto.
Per le caratteristiche di questo istituto, è sempre necessaria la dichiarazione degli interessati, non essendo possibile una convivenza di fatto istituita d’ufficio. E’, invece, possibile che, a seguito di una procedura d’ufficio, venga meno il requisito dell’iscrizione anagrafica di una o di entrambe le persone che hanno costituito la convivenza di fatto, facendo, di conseguenza, venir meno l’istituto dichiarato.
Con la convivenza di fatto è possibile per la coppia esercitare diritti che non sono riconosciuti ai semplici conviventi, quali, ad esempio, quelli, in caso di malattia o di ricovero, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.
Ai conviventi di fatto è, inoltre, riconosciuto il diritto di disciplinare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, ai fini dell’opponibilità ai terzi, deve, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvedere alla trasmissione della copia del contratto all’Ufficiale d’Anagrafe del comune di residenza dei conviventi.
L’Ufficiale d’Anagrafe deve provvedere alla registrazione del contratto sia nella scheda di famiglia che nella scheda individuale, dove registrerà eventualmente anche le modifiche e la risoluzione
Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, notificata dal professionista; per recesso unilaterale, notificata dal professionista; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, comunicati dall’ufficiale di stato civile; morte di uno dei contraenti, notificata dal professionista.
Più in generale la convivenza di fatto, oltre che per le ipotesi già citate per il venir meno del contratto di convivenza (matrimonio, unione civile, morte), si estingue quando cessa la coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio) o quando uno o entrambi i conviventi dichiarano la cessazione del legame affettivo.
19 febbraio 2018
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
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