Trascrizione di un’ordinanza di riconoscimento jure sanguinis provvisoriamente esecutiva ma priva della certificazione del passaggio in giudicato

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
09 Gennaio 2024

Ci arriva un'Ordinanza del Tribunale di Genova per una cittadinanza jure sanguinis per la quale non viene presentato il foglio del Passaggio in giudicato dell'Ordinanza ma un foglio che "certifica che l'ordinanza è provvisoriamente esecutiva in data XXX e la stessa costituisce titolo per la trascrizione".

Si chiede pertanto se si possa richiedere all'avvocato o al Tribunale il passaggio in giudicato o se si debba procedere alla trascrizione.

 

Risposta

La regola è che all'ufficiale dello stato civile devono pervenire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria quando sono definitivi ovvero non più appellabili. La certificazione del passaggio in giudicato dichiara proprio la definitività del provvedimento.

Il fatto che il Tribunale di Genova abbia disposto la provvisoria esecutività di un'ordinanza tesa a riconoscere la cittadinanza italiana è piuttosto insolito. Comunque, per quello che riguarda l'ufficiale dello stato civile la differenza è data dal fatto che sia stato individuato come destinatario dell'ordine di trascrivere gli atti oppure no.

È importante controllare se nell'ordinanza (oltre le parole citate nel quesito) vi è un riferimento espresso all'attività dell'ufficiale dello stato civile tipo "si ordini pertanto all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione degli atti" e poi può fare la differenza anche se l'ordinanza è stata notificata all'ufficiale dello stato civile dal cancelliere del Tribunale piuttosto che dall'avvocato delle parti, in quanto nel primo caso si potrebbe interpretare come una scelta del magistrato mentre se è pervenuta dal difensore potrebbe trattarsi solo di una sua iniziativa.

A meno che non vi sia un ordine esplicito rivolto all'ufficiale dello stato civile (nel qual caso non rimane che ottemperare), consiglio di scrivere una PEC al Tribunale di Genova e, dopo aver fatto riferimento all'ordinanza ricevuta, spiegare che la trascrizione degli atti di stato civile dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana (la trascrizione dell'ordinanza non è prevista, ma, naturalmente, va eseguita se vi è un ordine espresso del magistrato) comporta di fatto l'attribuzione della cittadinanza agli stessi. Spiegare, inoltre, che i registri di stato civile non prevedono un'attribuzione temporanea di uno status e che, per questo motivo, ricevono dai Tribunali provvedimenti definitivi ovvero con il passaggio in giudicato.

Concludere, però, scrivendo che, al di là delle norme, l'ufficio si adeguerà a qualunque ordine della magistratura e che questa comunicazione è stata inviata soltanto per evitare di commettere errori dovuti a fraintendimenti.

8 Gennaio 2023            Roberta Mugnai

 

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