Rinuncia da parte di un erede della quota di spettanza di una tomba di famiglia

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
09 Gennaio 2024

L'erede di una tomba di famiglia avente carattere perpetuo vuole rinunciare alla sua quota di spettanza. Si chiede se sia necessario che l'erede rinunci all'eredità o se sia sufficiente la sottoscrizione della rinuncia, firmata per accettazione dagli altri eredi, e se l’erede rinunciatario sia esonerato dagli oneri di manutenzione e perda il diritto di sepoltura.  Si chiede inoltre come procedere qualora gli eredi si oppongano alla rinuncia.

Risposta

La concessione ha un fine consistente nella costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale che afferisce alla proprietà del concessionario.

Inoltre, premesso che tra le questioni di diritto pubblico, consistenti nella concessione dell’area cimiteriale, e quelle di diritto privato, inerenti alla proprietà del manufatto sepolcrale eretto, esiste una forte interrelazione, è noto che la seconda componente sia strumentale all’esercizio di diritti personali, dal momento che l’accoglimento dei defunti presuppone o la qualità di concessionario, che sorge dal titolo concessorio, oppure dall’appartenenza alla famiglia di questi.

Si aggiunga che la mera rinuncia ad un diritto (reale) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio, anche se il Comune, secondo parte della dottrina, ha la facoltà di accettare, quale parte funzionalmente sovraordinata, del rapporto concessorio. Poi, nel caso di pluralità di soggetti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accrescimento successorio dei soggetti residuanti.

Occorre precisare, comunque, che la rinuncia all’eredità fa venire meno gli aspetti propriamente patrimonialistici del sepolcro, ma non incide sulle componenti “personali” del diritto d’uso.

Mantenendo infatti distinte le due componenti, con la rinuncia all’eredità, secondo parte della dottrina, viene meno la proprietà del manufatto sepolcrale, con ciò facendo venire meno gli obblighi del mantenimento in buono stato di conservazione del sepolcro.

Fermo restando che la questione appare controversa e che occorre comunque far riferimento anche al proprio regolamento comunale, secondo parte della dottrina si potrebbe rinunciare ai propri diritti e conseguenti doveri, quali la manutenzione, a favore degli altri aventi diritto con atto notarile (art. 1104 cc la parte immobiliare), salvo comunicare anche al Comune tale situazione. La cessazione dei doveri di manutenzione si attuerebbe dal momento della comunicazione (rinuncia abdicativa).

Occorre garantire la comunicazione agli altri aventi titolo perché conoscano che cessano anche i doveri del rinunciante nei riguardi della manutenzione e a favore del Comune perché lo stesso vigili che l'interessato o i suoi discendenti non si facciano seppellire nella tomba, avendo rinunciato al diritto.

Quindi, se l'interessato vuole rinunciare, a favore degli altri aventi diritto, al suo diritto di sepoltura per sé e i suoi discendenti, deve anche rinunciare all’eredità e, pertanto, deve provvedere con un atto notarile (art. 519 C.C.) e trasmetterlo ufficialmente agli altri aventi diritto e al Comune. Se lo stesso non rinuncia anche all’eredità, non potrà più farsi seppellire ma dovrà concorrere alle spese di manutenzione in assenza di diversa regolamentazione di tali aspetti con i restanti comproprietari, con assenso dell'Ente.

8 Gennaio 2024            Elena Conte

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3112, sintomo n. 3147

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