Comunicazione di assenza per malattia

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Gennaio 2024

In merito alla segnalazione all'ente dell'assenza per malattia, come previsto dall'art. 48 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, si chiede entro quale orario lavorativo va effettuata la comunicazione, con quale modalità e a chi per non incorrere in omesso adempimento.

Si chiede per ritardato adempimento segnalazione quale provvedimento applicare.

Risposta

L’art. 48, c. 13, CCNL 16.11.2022 dispone:

13. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.”

Il contratto, perciò, si premura di avvertire il dipendente che deve comunicare l’inizio della malattia tempestivamente: quindi “all’inizio dell’orario di lavoro”.

La comunicazione può essere effettuata telefonicamente (preferibilmente al numero dell’ufficio specifico) oppure via e-mail a un indirizzo facente capo al Comune (preferibilmente a quello dell’ufficio interessato).

Al momento della comunicazione, il dipendente potrebbe essere già in possesso del c.d. PUC (numero di protocollo univoco) prima che questo sia inviato all’ente dall’INPS: tale numero dovrebbe così essere riportato nella comunicazione.

Nel caso di ritardo nella comunicazione (ad esempio, inizio orario di lavoro alle 8,30 e comunicazione della malattia alle 12,00), senza che vi sia stato un impedimento dimostrabile, il responsabile del servizio interessato può valutare l’eventuale violazione dell’art. 71, c. 3, lett. o), CCNL 16.11.2022:

3. (…) tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;”.

Ne consegue la possibilità di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 58, c. 1, CCNL 21.5.2018:

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 57 (NdR: ora, appunto, art. 71, CCNL 16.11.2022) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: (…)”.

8 gennaio 2024             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6802, sintomo n. 6904

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