Requisiti soggettivi per l’esercizio di una attività ricettiva

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
10 Gennaio 2024

Avendo ricevuto SCIA per avvio attività di Casa Vacanze in fase di istruttoria è emerso che il dichiarante da visura presso il Casellario Giudiziale riportava la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Si chiede se tale situazione è vincolante al proseguo dell'istruttoria della pratica e/o oramai essendo estinto il reato non comporti particolari problematiche e si possa comunque proseguire la fase istruttoria e l'eventuale rilascio del dispositivo conclusivo del procedimento con esito positivo. Alla luce di quanto si chiede se l'iter della pratica può essere svolto o rigettato.

Risposta

In qualità di appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi, le attività ricettive sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’Articolo 86 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). Per quanto attiene al possesso dei requisiti soggettivi si deve fare riferimento all’Articolo 11 del T.U.L.P.S., il quale, tra l’altro, stabilisce che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione”.

Pertanto, il dichiarante, qualora per il reato indicato nel quesito fosse stato condannato in via definitiva ad una pena superiore a tre anni, senza aver ottenuto la riabilitazione, si troverebbe nella situazione di mancato possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività ricettiva.

In tal caso, come previsto dall’Articolo 19, comma 3 della Legge 241/1990, “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.”.

9 Gennaio 2024            Ambrogio Fichera

 

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