Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn operatore di polizia locale del comune assegnato temporaneamente in comando al giudice di pace. In relazione a tale assegnazione, vorrei porre un quesito in merito alla previdenza complementare prevista per il personale della polizia locale, legata al profilo e non alle mansioni.
In particolare, vorrei sapere se tale previdenza spetta anche a chi è in comando al giudice di pace, conservando il profilo professionale di polizia locale.
L’istituto del comando (ex art. 56 del T.U. n. 3 del 1957) prevede che il pubblico dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, presti temporaneamente servizio presso un'altra P.A. e comporta dunque l'obbligo di prestare servizio presso un ente diverso da quello di appartenenza.
Nel caso del personale comandato presso il Giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, c. 4, L. 24 novembre 1999, n. 468, il Ministero dell’Interno ha specificato (parere del 30 gennaio 2003) che il personale dipendente comunale che opera o che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione continua a prestare servizio nella medesima posizione presso l'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel circondario con competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione.
Inoltre: "Dalla richiamata normativa si evince che i dipendenti comunali debbano continuare a svolgere la propria attività nelle medesime condizioni continuando a dipendere funzionalmente dall'Ente locale”.
Sotto il profilo economico, l’art. 70, c. 12, D.lgs. n. 165/2001 dispone:
“12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.”
Come ha ribadito l’ARAN (RAL-440):
“Il personale comunale che opera presso gli uffici del palazzo di Giustizia è, a tutti gli effetti, "comandato". Tale affermazione si desume al punto 2 della Circolare del Ministero della Giustizia DG OG -Uff II- del 7/9/2000, in cui si individuano i soggetti autorizzati a chiedere il comando del personale comunale.
In riferimento a tale istituto si vedano in particolare le risposte 900-25A1 (vedi sopra) e 499-15B6 (vedi in trattamento accessorio, quantificazione risorse decentrate).
Al Comune verrà rimborsato, da parte del Ministero della Giustizia, il trattamento fondamentale corrisposto al personale in oggetto, come specificato al punto 3 della sopracitata Circolare “con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria”.
Il trattamento accessorio del personale comandato è a carico dell'Amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni (lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, ecc.).
Il personale comandato ha diritto ad essere valutato dall'ente di formale appartenenza (quindi dal Comune) ai fini della progressione economica orizzontale; quanto agli strumenti e procedure per la valutazione si rimanda alla risposta 399-5D5 (vedere in sistema classificazione – mobilità).
Il personale in oggetto è ancora dipendente dell'Ente e, pertanto, ha diritto all’applicazione di tutte le disposizioni contrattuali di nuovi CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in modo particolare di quelle concernenti le rivalutazioni del trattamento economico tabellare."
Dunque, l’amministrazione di appartenenza, pur non servendosi delle prestazioni del lavoratore, continua a erogargli il trattamento fondamentale, ricevendo poi, periodicamente, il rimborso di quanto pagato.
Ne segue che, a nostro parere, anche i contributi al Fondo Perseo sono gestiti allo stesso modo: il lavoratore si vedrà trattenere la sua quota in busta paga e il datore di lavoro (ente di appartenenza) verserà la quota a suo carico.
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