Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiQuesto Ente ha pagato il corso CQC a un lavoratore ASU che però non ha superato gli esami.
Il lavoratore ASU non ha un contratto con l'ente ma è un lavoratore precario utilizzato dalla Regione Sicilia e non è inquadrato come autista scuolabus ma come operaio.
Ora, l'amministrazione vorrebbe far ripetere il corso CQC, sempre a carico dell'ente, allo stesso lavoratore.
E’ lecito procedere il tal modo?
Il D.lgs. n. 286/2005, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito l’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l’obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (v. art. 14).
Nel caso descritto nel quesito, si tratta perciò di chiarire innanzitutto se l’abilitazione del lavoratore in oggetto è funzionale allo svolgimento di mansioni di autista di mezzi per trasporto di persone e di cose.
Ciò indipendentemente dal profilo professionale del lavoratore, poiché la CQC è imposta d'obbligo per qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D.
Il fatto che non sia un dipendente dell’ente locale non muta i termini della questione poiché i lavoratori ASU sono comunque inseriti nell’organizzazione lavorativa dell’ente.
Sulla competenza a sostenere gli oneri del corso per CQC si è pronunciata la sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con del. n. 32/2020 nella quale si distinguono due situazioni:
- l’assunzione di un nuovo dipendente al quale si richiede il possesso della CQC (previsto espressamente dal bando di concorso). In questo caso, la Corte ritiene che il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
- la modifica delle mansioni del lavoratore, successiva all’assunzione. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo.
Quest’ultimo sarebbe il caso descritto nel quesito, e dunque che l’ente dovrebbe sostenere il costo della nuova iscrizione.
Peraltro, il mancato superamento del primo corso pone dubbi sull’opportunità di modificare le mansioni al lavoratore in questione.
L’ente dovrà valutare dunque le ragioni del mancato superamento e determinare se si debba procedere con una nuova iscrizione del lavoratore a carico del bilancio.
Se si decide per una nuova iscrizione, ovviamente finalizzata al cambio/integrazione delle mansioni, l’onere non potrà che ricadere sull’ente.
Resta la necessità di motivare in modo adeguato la reiscrizione, per non incorrere in potenziali profili di danno erariale a carico di chi autorizza la spesa.
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