Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiAi fini Imu, un contratto 4 + 2 può essere considerato a canone concordato con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta al 75%?
Il contratto di locazione a canone concordato è una forma di locazione di norma posto come alternativa al contratto di locazione a canone libero.
La differenza con il contratto di locazione a canone libero si sostanzia del vincolo delle parti nel decidere autonomamente l’importo del canone che l’inquilino corrisponderà al proprietario, ma nella autonomia di fissare la durata del contratto, rispetto agli ordinari 4 anni + 4 delle locazioni ordinarie.
Il contratto a canone concordato viene disciplinato dall’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 che testualmente recita: “In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”.
Il citato comma 5 prosegue: “I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
Tutto ciò premesso, salvo verifica degli accordi locali sottoscritti tra le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, il contratto avente durata 4 anni + 2 può ritenersi conforme alla norma che lo classificherebbe come canone di locazione a canone concordato, per il quale spetta la riduzione obbligatoria del 25% dell’IMU.
15 gennaio 2024 Luigi D’Aprano
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Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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