Rilascio dell'idoneità alloggiativa

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
17 Gennaio 2024

OGGETTO: Documenti obbligatori o meno da produrre per rilascio idoneità alloggiativa e possibilità o meno di deliberarne l'obbligo

L'ufficio tecnico comunale, prima di rilasciare attestazione idoneità alloggiativa, chiede al richiedente di allegare all'istanza, tra i vari documenti, una planimetria redatta in scala 1:100 o 1:50 (in modo tale da poter risultare leggibile), firmata e timbrata dal tecnico abilitato con l’indicazione delle quote planimetriche dell’alloggio e tabelle riportanti la superficie utile e le destinazioni d’uso dei locali, i rapporti aereoilluminanti delle stanze, i dati catastali dell’alloggio.

Più di un richiedente ha sollevato l'illegittimità della richiesta perchè ritengono che basti produrre la planimetria catastale, semplice anche scaricata dal singolo a pagamento on line.

Si precisa che l'ente ritiene di richiedere la planimetria timbrata e firmata/certificata da un tecnico abilitato anche e soprattutto perchè, in primo luogo il catasto non è probatorio ed in secondo luogo i locali potrebbero aver subito modifiche non riportate poi nell'elaborato planimetrico (e quindi da aggiornare obbligatoriamente ad esempio in caso di fusione e/o frazionamenti ecc...)

Si richiede di sapere se:

1) la richiesta dell'ente è da ritenersi legittima

2) qualora è da ritenere legittima la richiesta dell'ente, se è necessario deliberare la richiesta dell'obbligo di produrre quanto sopra descritto (con atto di giunta? Con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico? Serve altro?)

Risposta

Né il Decreto Legislativo n. 286/1998 né il DM Sanità 5 luglio 1975 richiedono espressamente la planimetria timbrata e firmata/certificata da un tecnico abilitato.

In linea teorica, perciò, la richiesta da parte dell’ufficio sembra eccessiva, considerato che l’ufficio stesso è autorizzato ad effettuare le verifiche del caso e a denegare il rilascio in caso di discordanza fra quanto dichiarato e quanto verificato.

Di conseguenza, può ritenersi sufficiente una planimetria non firmata dal tecnico ma riportante lo stato attuale dell’immobile; ciò vale a maggior ragione quando, come in genere capita in tale tipologie di istanze, la richiesta di rilascio del provvedimento assume la forma di autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni ivi contenute.

Un modo per risolvere il problema è quello di dotarsi di un regolamento comunale, da deliberare da parte del Consiglio, nel quale prevedere, quale obbligatoria, la planimetria timbrata e firmata/certificata da un tecnico abilitato, al fine di agevolare e velocizzare l’azione amministrativa. La presenza di tale regolamento offre la massima “copertura” in relazione ai documenti da allegate obbligatoriamente alle richieste da evadere, trovando appiglio normativo nell’art. 7 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Non si ritengono percorribili, per ragioni di incompetenza, la soluzione della determina del responsabile dell’ufficio e della delibera di Giunta.

15 gennaio 2024           Mario Petrulli

 

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