Patto di stabilità interno

Tar Lazio - Roma, Sezione I ter - Sentenza 19 gennaio 2018, n. 695

Servizi Comunali Bilancio
di Ferrara Dario
27 Febbraio 2018

MASSIMA

Deve essere annullato il decreto del ministero dell’Interno contenente la sanzione irrogata ai danni del Comune per mancato rispetto del patto di stabilità interno laddove il responsabile del servizio finanziario ha comunicato alla ragioneria generale dello Stato che, comunque, in ragione della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario del Comune e del mancato accertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale, i dati presuntivi non definitivi e trasmessi a titolo informativo il giorno precedente sarebbero stati suscettibili di variazione e che anche il saldo dell’obiettivo raggiunto per l’anno in questione avrebbe ragionevolmente subito modifiche.

 

ARTICOLO

 

Addio sanzione per il patto di stabilità violato se il Comune avvisa che il consuntivo è provvisorio

Sì al ricorso dell’amministrazione locale: annullato il decreto del Viminale perché è escluso che il bilancio non approvato possa costituire il presupposto della multa e il parametro per quantificarla           

Annullata la sanzione inflitta dal Viminale al Comune per lo sforamento del patto di stabilità interno. E ciò perché l’amministrazione locale in difficoltà ha comunicato alla ragioneria generale dello Stato che i dati del consuntivo trasmesso non erano definitivi: i conti, insomma, non potevano costituire il presupposto della multa di oltre 900 mila euro comminata all’ente locale né il parametro per quantificarla. È quanto emerge dalla sentenza 695/18, pubblicata dalla sezione prima ter del Tar Lazio.

Dati variabili

Accolto il ricorso del Comune: il decreto del ministero dell’Interno è cancellato nella parte in cui ingiunge all’amministrazione locale il pagamento della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015. Il responsabile del servizio finanziario dell’ente in predissesto comunica alla Ragioneria in via telematica la certificazione dei dati consuntivi. Ma il giorno successivo, sempre entro il termine di legge, il dirigente avvisa la ragioneria generale che il Comune non ha approvato il bilancio di previsione. E comunica pure il mancato accertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale. Insomma: i dati inviati il giorno prima sono suscettibili di variazione e vengono trasmessi a mero titolo informativo. L’amministrazione locale non resta tuttavia inerte: mentre il Viminale sta adottando il decreto per sanzionarla viene deliberato lo stato di dissesto dal Consiglio comunale. Il Comune non ha nascosto la sua contabilità alla ragioneria generale, anzi l’ha messa al corrente della dichiarazione di default. Viola dunque la legge la sanzione irrogata all’ente locale. Spese di giudizio compensate.

 

Dario Ferrara

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