Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente che usufruisce dei permessi L. 104/92 per la figlia di 2 anni chiede se può usufruire dei permessi retribuiti ex art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001.
Il certificato della commissione medica per l'accertamento dell'handicap che ha prodotto è stato rilasciato il 02.10.2023 con revisione giugno 2024.
Si deve proporzionare il periodo di fruizione oppure ha diritto a due anni a prescindere se la condizione di handicap grave verrà meno dopo la revisione?
L’art. 41, c. 5-bis, D.Lgs. n. 151/2001 dispone:
“5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.”
Ne segue che:
- se i permessi ex L. n. 104/1992 e il congedo ex art. 41, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001 sono chiesti dallo stesso genitore (ovviamente senza sovrapporsi), è possibile cumularli;
- tale utilizzo implica una modalità di fruizione del congedo ex art. 41, c. 5, D.Lgs. 151/2001 di tipo frazionato, dunque la lavoratrice chiede di volta in volta il congedo in questione;
- se decidesse di richiedere subito l’intero congedo biennale in modalità frazionata (ad es. due giorni a settimana fino a esaurimento del biennio), il diritto a usufruirne sarebbe comunque garantito interamente al momento della domanda; l’eventuale revoca del requisito di handicap grave avrebbe efficacia dal momento della decisione della commissione medica, impedendo l’utilizzo dei restanti periodi di congedo, anche se già richiesti.
Si veda, inoltre, sulla cumulabilità dei permessi e del congedo:
- il messaggio INPS n. 3114/2018: “è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 ed ex art.33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario”;
- la circ. Funzione pubblica n. 1/2012: “Il d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, prevedendo all'attuale comma 5 bis che "i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.". A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., d.lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale."
17 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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