Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve erogare le PEO con decorrenza dal 01/01/2022 a due dipendenti che passano rispettivamente da EX D3 PEO AD EX D4 PEO, e da EX A2 A EX A3. Visto l'entrata in vigore del nuovo ordinamento da APRILE 2023 essendo ora nel 2024 come bisogna operare? È possibile attribuire le Peo 2022?
Allego la determina.
L’art. 13, c. 4, CCNL 16.11.2022 dispone:
“4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.”
Dalla determina allegata si rileva che:
“in data 29/12/2022 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo - CCI, parte economica, valido per l’annualità 2022, il quale all’art. 6 individua le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni Economiche Orizzontali;”.
Il contratto decentrato è stato cioè sottoscritto entro il 31.12.2022 e soprattutto prima del 1° aprile 2023, determinando la legittimità della decorrenza delle progressioni dal 1.1.2022.
Si rammenta, infatti, che l’art. 16, c. 7, CCNL 21.5.2018 chiariva:
“7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.”
Dunque, un contratto decentrato sottoscritto il 29.12.2022 può avere una decorrenza pari al 1° gennaio 2022.
Si può pertanto procedere regolarmente a erogare gli arretrati 2022 e 2023 e ad aggiornare i tabellari dal 2024 per i dipendenti interessati.
18 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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