L’art. 75, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.”
Il principio del calcolo in 365esimi deve essere applicato anche agli anni bisestili.
In caso contrario, chi cessa dal rapporto di lavoro (o ne inizia uno) durante un anno bisestile riceverebbe un trattamento economico a titolo di tredicesima più basso e ciò ovviamente non è consentito.
Si veda anche quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 296/2008, la quale, illustrando il metodo di calcolo degli interessi moratori per ritardato versamento di tributi, rileva:
“A tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
Diversamente, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente si ravveda o meno nel corso di un anno bisestile, posto che, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l'ammontare degli interessi moratori dovuti risulterebbe inferiore."
22 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6849, sintomo n. 6949