Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiQuesto Comune ha in carico, da diverso tempo, un cittadino, nato nel 1936, di nazionalità giapponese. Tale cittadino risiede in una abitazione privata dalla quale dovrebbe uscire a causa anche delle condizioni di pericolo dell'immobile. Può il Servizio Sociale prendersi in carico l'utente con il pagamento della retta in struttura protetta, nonostante il permesso di soggiorno scaduto e, da quanto appreso, di difficile rinnovo stante la carenza delle condizioni reddituali dello stesso?
L’articolo 38 Cost. prevede l’assistenza sociale a favore di “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. In Italia l’accesso al sistema assistenziale per gli stranieri è regolato dall’art. 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), il quale, al comma 1 (e 1 bis e 1 ter), ne subordina l’applicabilità ad uno stabile rapporto con lo Stato, individuato nel permesso di soggiorno di lungo periodo o di durata non inferiore ad un anno. Al riguardo, il legislatore, con l’art. 80, comma 19, della L. 388 del 2000 ha disposto che “l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi […] agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno…”.
La Corte costituzionale, nel corso degli anni, con la sentenza n. 230/2015, ha concluso formulando l’auspicio che “il legislatore, tenendo conto dell’elevato numero di pronunce caducatorie adottate da questa Corte a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l’altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale.”
La legge 23 dicembre 2021, n. 238 ha apportato alcune modifiche, sopracitate, all’art. 41 del T.U., con l’aggiunta di due commi (1-bis e 1-ter). Il comma 1-bis ha portato ad un’equiparazione tra i cittadini italiani e gli stranieri ai fini della fruizione delle prestazioni in materia di sicurezza sociale per i titolari di un permesso unico di lavoro oppure di un permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgono attività lavorativa o che l’hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e per i titolari di permessi di soggiorno per motivi di ricerca. Il comma 1-ter, invece, per le prestazioni familiari ha previsto che “l’equiparazione con i cittadini italiani opera “esclusivamente” in favore dei titolari di permesso unico lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e dei titolari di un permesso per motivi di ricerca autorizzi a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi.”
Quindi, nel tempo, il legislatore ha cercato di avvicinare la situazione dei lavoratori stranieri a quella dei cittadini, per realizzare una tutela sempre più omogenea e paritaria.
Ciò detto, secondo la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 prot. n.11050/M, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, il godimento dei diritti del cittadino straniero è garantito dalla presentazione dell’assicurata postale, attestante la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, oppure dal cedolino rilasciato dalla Questura. In questa fase, quindi, lo straniero può cambiare la residenza, rinnovare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e beneficiare delle prestazioni socioassistenziali e previdenziali.
Tale direttiva è finalizzata, infatti, a garantire allo straniero interessato da un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno “la pienezza della propria posizione, anche oltre il termine della scadenza nel permesso di soggiorno stesso”.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Alla luce di quanto precisato, si ritiene possano essere considerati in possesso del requisito del titolo di soggiorno anche i richiedenti stranieri che hanno presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, alle condizioni previste dalla citata direttiva.
22 gennaio 2024 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2912, sintomo n. 2982
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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