Allegato a/2: costituzione di vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Gennaio 2024

Con delibera Consiglio approvata a dicembre 2023 è stato posto formale vincolo sull'avanzo libero del Rendiconto 2022 per 545.000 euro per finanziare opera pubblica da realizzare nel 2024. A febbraio 2024 si farà una variazione sul BP 2024-2026 per applicare l'avanzo vincolato presunto di 545.000 euro.

Si chiede nell'allegato A/2 RIS.AMM.-QUOT.VINCOLATE, in quale colonna vada tracciata questa movimentazione che ha determinato il passaggio da avanzo libero ad avanzo vincolato al 31/12/2023 di 545.000 euro.

Risposta

Prima di affrontare nel merito il quesito posto, si ritiene necessario formulare preliminarmente alcune considerazioni in ordine alla possibilità per l’Ente di attribuire un vincolo di destinazione ad entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, prevista dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL.

Al riguardo il paragrafo 9.2.8 del principio contabile n. 4/2, nell’elencare le entrate che possono costituire la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, vi ricomprende le entrate “” ... derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione “” (possibilità peraltro consentita unicamente a condizione che l’ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi ed abbia provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio); e se da una parte l’avanzo di amministrazione può essere considerato una entrata straordinaria non avente natura ricorrente, dall’altra si evidenzia che l’avanzo consiste in un saldo, e non in una entrata effettiva, e che lo stesso non può essere oggetto né di accertamento né di riscossione. E poiché tali condizioni (accertamento e riscossione) sono obbligatoriamente richieste dal principio contabile per vincolare entrate straordinarie sì da ricomprendere le stesse nella quota vincolata dell’avanzo, non si ritiene condivisibile l’ipotesi di una deliberazione consiliare che disponga la apposizione del vincolo nei riguardi dell’avanzo libero risultante dal rendiconto approvato: una decisione del consiglio comunale in tal senso potrebbe essere ritenuta ammissibile solamente se intesa come generica manifestazione di volontà di destinare l’avanzo libero ad una finalità specifica, ma non può, a parere dello scrivente, valere come costituzione di formale vincolo di destinazione tale da legittimarne l’utilizzo. Altrimenti opinando, una deliberazione di tal genere si rivelerebbe come una indebita - e non consentita - forma di utilizzo anticipato della quota libera dell’avanzo (nota), utilizzo che invece deve necessariamente rispettare l’ordine di priorità ed i criteri stabiliti dal comma 2 del ricordato articolo 187 del TUEL.

Si evidenzia comunque che le su estese considerazioni rappresentano la personale opinione dello scrivente, che non ignora come al riguardo sussistano opinioni diverse, che ritengono ammissibile la possibilità di vincolare la quota libera dell’avanzo di amministrazione con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora codesto Ente intenda aderire a queste ultime linee interpretative, non potrà che ricomprendere l’importo come sopra “vincolato” nella colonna (b) “Entrate vincolate accertate nell’esercizio N-1 (dati presunti)” del prospetto A/2 che la giunta dovrà approvare preliminarmente alla applicazione dell’avanzo vincolato al bilancio 2024-2026.

22 gennaio 2024           Ennio Braccioni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4952, sintomo n. 4992

 

(nota) utilizzo anticipato che deriverebbe dal vincolo, apposto al fine di far confluire la quota libera dell’avanzo nell’avanzo vincolato, così da renderne possibile l’utilizzo prima della approvazione del rendiconto.

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