Casistica superamento del termine di pagamento delle fatture fino a un massimo di 60 giorni

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
25 Gennaio 2024

L'art. 4 del D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231 consente il superamento del termine di pagamento delle fatture di 30 giorni (fino ad un massimo di 60 giorni) soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. Si chiede una casistica in merito alla particolare natura del contratto e delle relative caratteristiche.

Risposta

Il D. Lgs. n. 231/2002 stabilisce che il termine massimo di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA sia di 30 giorni. L’ articolo 4, comma 4 del citato decreto, dispone che nelle “transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

La norma citata recepisce le disposizioni della direttiva 2000/35/CE la quale precisa che “è auspicabile che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente tra le imprese non superino generalmente 60 giorni e che eventuali termini più lunghi pattuiti non risultino gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’art. 7 della nuova direttiva”.

Sulla natura “particolare del contratto o da talune sue caratteristiche” la norma non individua casistiche predeterminate, intendendo quindi quei rapporti contrattuali che non si esauriscano ad esempio dietro la mera consegna di un bene, ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, ma ad esempio contratti di appalto di forniture di beni e servizi per i quali è necessario procedere all’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore (PA) riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il caso può riguardare, ad esempio, gli stati d avanzamento lavoro da liquidare a ditta appaltatrice nell’ambito di intervento per i quali è richiesta una preventiva verifica delle condizioni contrattuali, che consentirebbe l’estensione del termine da 30 a 60 giorni al fine di poter accertare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Si ricorda che l’estensione del termine di pagamento:

  • non deve essere gravemente iniquo per il creditore (art. 7 direttiva): è considerata iniqua in danno del creditore una condizione contrattuale che comporta un grave scostamento dalla prassi commerciale creando un contrasto con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, avuto riguardo alla natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
  • deve risultare da “espressa pattuizione provata per iscritto”.

23 gennaio 2024           Alessandro Giordano

 

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