Liquidazione della spesa e verifiche di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
25 Gennaio 2024

Ci stiamo organizzando per raggiungere il nuovo obiettivo di tempestività dei pagamenti. Quali verifiche competono al responsabile che emette l'atto di liquidazione e quali all'ufficio ragioneria che emette il mandato? La verifica degli inadempienti ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 deve essere fatta sia in fase di liquidazione che in fase di pagamento?

Risposta

Per quanto concerne la liquidazione si osserva che essa rappresenta la fase del procedimento di spesa nella quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina l’esatto importo da pagare, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo precedentemente assunto; a norma dell’articolo 184, comma 2, del TUEL essa compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di impegno della spesa, che è tenuto ad esaminare la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, verificando la regolarità della avvenuta fornitura o della prestazione nonché la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; a seguito del positivo riscontro di dette verifiche viene quindi adottato l’atto di liquidazione che il responsabile del servizio proponente deve sottoscrivere e trasmettere al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza di quest’ultimo.

Il servizio finanziario, in applicazione dei principi e delle procedure della contabilità pubblica, procede quindi ad effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali nei riguardi degli atti di liquidazione, in conformità delle prescrizioni di dettaglio al riguardo previste dal regolamento di contabilità.

Tra i controlli che fanno capo al servizio finanziario particolare importanza riveste la verifica della regolarità fiscale prescritta dall’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n., 602, in forza del quale le pubbliche amministrazioni prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Dal tenore letterale di tale disposizione emerge chiaramente che la verifica va disposta “… prima di effettuare … il pagamento …”: quindi la stessa va effettuata non tanto in occasione della liquidazione ma in occasione del pagamento, nel senso che essa costituisce presupposto e condizione necessaria di ogni pagamento di importo superiore a cinquemila euro, fatte salve soltanto le fattispecie indicate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 con la quale sono state definite alcune ipotesi di esclusione per le quali la norma di cui al citato art. 48-bis non trova applicazione.

23 gennaio 2024           Ennio Braccioni

 

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