Trattamento integrativo e lavoratori con reddito inferiore alla no tax area

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
25 Gennaio 2024

Si chiede se deve essere riconosciuto ai lavoratori socialmente utili pagati mensilmente dall'ente e con reddito imponibile non superiore a 8000 € annui il trattamento integrativo in base al Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 art.1 comma 3.

Risposta

L’art. 1, c. 3, D. Lgs. n. 216/2023 dispone:

3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a  favore  dei  contribuenti  con reddito complessivo non superiore a  15.000  euro  qualora  l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma  1,  lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  sia  di  importo  superiore  a  quello  della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita  dell'importo  di  75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.”

Il beneficio in questione è quello denominato fino ad oggi come “Bonus Renzi”.

Il trattamento integrativo spetta innanzitutto a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro.

La seconda condizione è che l'imposta lorda sui redditi percepiti sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente.

La terza condizione è che il reddito non sia inferiore alla no-tax area, individuata dal 2024 in € 8.500.

Se i lavoratori citati nel quesito hanno un reddito annuo inferiore a € 8.000, il bonus non è dovuto.

23 gennaio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6863, sintomo n. 6963

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