L’acquisto di un automezzo è da qualificarsi come spesa di investimento, come specificato dal comma 18, lettera c), dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per il relativo finanziamento possono essere utilizzate, oltre alle entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali imputate al titolo quarto, le seguenti entrate, espressamente previste dall’articolo 199 del TUEL:
- avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- mutui passivi;
- avanzo di amministrazione.
Relativamente all’avanzo di amministrazione, si conferma la possibilità di utilizzare la quota destinata agli investimenti nonché, in caso di indisponibilità della stessa, la quota libera dell’avanzo, quest’ultima nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 187, comma 2, del TUEL, secondo il quale detta quota può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
24 gennaio 2024 Ennio Braccioni
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