Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se deve essere applicata la trattenuta retributiva (contributo TFR) del 2,50% a carico del dipendente, alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, nr. 742/2016.
Al personale assunto successivamente al 1° gennaio 2001 con contratto a tempo indeterminato e al personale assunto successivamente al 30 maggio 2000 con contratto a tempo determinato viene applicato il regime di trattamento di fine rapporto (TFR), in base a quanto disposto dalla L. n. 335/1995 e successivi atti normativi (legge n. 448/1998, DPCM del 20 dicembre 1999 e DPCM del 2 marzo 2001).
Per i dipendenti in regime di TFR il contributo è pari al 7,10% del 100% dell’imponibile a totale carico del Datore di Lavoro, pertanto il contributo del 2,50% a carico del lavoratore è soppresso.
Ma la ritenuta in busta paga a carico del dipendente opera comunque.
L’art. 1, c. 3, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”, infatti recita:
“3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”
L'importo corrispondente al 2,50%, dunque, non è più una ritenuta previdenziale a favore dell’INPS, ma costituisce riduzione della retribuzione lorda.
La sentenza Tribunale di Milano, sez. Lavoro n. 742/2016 nega che tale disposizione si applichi anche a coloro che, essendo stati assunti dopo il 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente in regime di TFR.
Esiste però anche una giurisprudenza del lavoro di diverso avviso (es. Sent. Tribunale Velletri n. 1474/2016 pubblicata il 27/10/2016) che ritiene infondata la domanda dei ricorrenti la quale "non può, quindi, trovare accoglimento, avendo agito l’ente comunale conformemente alla normativa in vigore nell’operare la riduzione della retribuzione lorda”.
Più recentemente, si è pronunciata sul tema anche la Corte di Cassazione (ord. n. 13179/2022) che ha confermato quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 213/2018) secondo la quale “il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.”
Riesce difficile, pertanto, affermare un diritto del dipendente in regime di TFR a chiedere la restituzione del prelievo sulla retribuzione, in assenza di:
- un intervento normativo chiarificatore;
- una giurisprudenza di merito consolidata che ne accerti la legittimità.
25 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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