Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 26 gennaio 2024
Servizi Comunali Politiche giovaniliDipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Come è noto, il decreto dipartimentale 21 gennaio 2022, n. 31 ha adottato i criteri per l’erogazione, agli enti di servizio civile, dei contributi finanziari per le misure aggiuntive a favore dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale, di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 40/2017.
In particolare, per quanto riguarda l’erogazione del contributo finanziario per le attività connesse alla misura del tutoraggio, finalizzata alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, il citato decreto dipartimentale ha previsto che fosse necessario lo svolgimento non solo dell’attività di tutoraggio ma anche dell’attività di certificazione delle competenze da questi acquisite, considerando quindi la misura come integrata, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 40/2017.
Conformemente a tale previsione, l’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2022, pubblicato in data 25 gennaio 2022, tenuto conto altresì della Circolare recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di valutazione”, pubblicata in pari data, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del predetto contributo finanziario, l’ente interessato avrebbe dovuto prevedere nel progetto, unitamente alla misura del tutoraggio, anche il rilascio della certificazione delle competenze da parte dei soggetti titolati (ex d.lgs. n. 13/2013).
Pertanto, il contributo finanziario previsto alla lettera A) del paragrafo 1.2 dell'allegato al decreto dipartimentale n. 31/2022, pari a 470,00 euro a volontario, costituisce una misura integrata e, conseguentemente, l'erogazione è subordinata al previo e necessario svolgimento, in favore degli operatori volontari, sia dell’attività di tutoraggio che della successiva attività di certificazione delle competenze acquisite. Ne consegue che, laddove non sia stata realizzata e completata l’attività di certificazione delle competenze, l'erogazione del suddetto contributo è preclusa.
Resta salva, tuttavia, la possibilità di erogare agli istanti il solo contributo finanziario previsto per l’attività di tutoraggio, pari a 270,00 euro, nell’ipotesi in cui l’ente non abbia potuto certificare le competenze acquisite dagli operatori volontari per causa ad esso non imputabile, conformemente a quanto espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con parere reso in data 17 gennaio u.s.
Detta causa impeditiva ricorre nell'ipotesi in cui l’ente abbia diligentemente posto in essere tutti gli adempimenti connessi al processo di certificazione, rientranti nell’ambito della propria sfera di competenza e definiti in sede progettuale e, pertanto, la stessa può ritenersi sussistente esclusivamente ove la mancata certificazione delle competenze sia dipesa da causa non imputabile all’ente richiedente il contributo (ad esempio, allorquando l'operatore volontario abbia rinunciato al servizio prima del perfezionamento dell'iter certificativo, avendo comunque opportunamente svolto l’attività di tutoraggio prevista dal progetto ovvero non abbia inteso sottoporsi all’attività di verifica preordinata al rilascio della certificazione).
Le circostanze che giustifichino la mancata realizzazione delle attività di certificazione delle competenze per causa non imputabile all’ente dovranno essere dichiarate con apposita autocertificazione da parte dell’ente medesimo interessato all'erogazione del contributo, resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000, e saranno oggetto di idonei controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo d.P.R., anche a campione ed in via successiva, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni attraverso l’esame della documentazione a supporto, già agli atti dell’ente stesso.
Si rappresenta, inoltre, che con successiva comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento, saranno dettagliate le modalità e le tempistiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo in questione, fermo restando che le stesse dovranno essere inoltrate dagli enti interessati esclusivamente tramite il Sistema Unico, le cui funzionalità sono attualmente oggetto di apposita implementazione.
Infine, si precisa che i termini individuati per i precedenti Avvisi 2018-2021, in relazione alla presentazione delle richieste di contributo (novanta giorni dalla conclusione del progetto) e di cui alla comunicazione, non rilevano rispetto al suddetto Avviso 2022 e non saranno applicati anche in considerazione del necessario adeguamento informatico.
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
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