I diritti di segreteria sono fissati dalla legge e, poiché ai sensi dell’articolo 117 lettera i) della Costituzione, i servizi demografici sono un servizio di competenza esclusiva dello Stato, sono totalmente illegittime, per vizio assoluto di competenza, tutte quelle delibere, determine e consuetudini che aggiungono balzelli sotto forma di rimborso stampati o varie altre diciture: i certificati anagrafici costano 0.52 euro se in bollo (articolo 6, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604), 0.26 euro se esenti da bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604).
I certificati dello stato civile sono invece totalmente esenti da bollo e diritti (articolo 7, comma 5, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405).
Difatti con l’entrata in vigore del dPR 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127” è stato abrogato l’articolo 194 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, determinando l’esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile.
Queste cifre di 0.5 euro e 0.26 euro sono ora arrotondate a 0.50 euro e 0.25 euro rispettivamente, stante l’abolizione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi, come previsto dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha anche stabilito l’arrotondamento al più vicino multiplo di 5 centesimi.
Oltre ai diritti di segreteria, i certificati di anagrafe che richiedono ricerche d’archivio su atti cartacei costano al richiedente un diritto di Euro 5,15 euro per ogni nominativo incluso nel documento (articolo 6-bis, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604, l’unica rimasta in vigore anche dopo l’abrogazione del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465), ridotti Euro 2,60 euro se il certificato è esente dal bollo (articolo 9, norme speciali, Tabella D, Legge 8 giugno 1962, n. 604).
Non sono, invece, assolutamente ammissibili somme riscosse per “rimborso stampati”. Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 15/1994, ha escluso categoricamente la possibilità di aggiungere somme riscosse per “rimborso stampati”: “la prassi, seguita da numerose amministrazioni comunali, di richiedere una somma, discrezionalmente stabilita […] quale rimborso stampati […[ concreta una vera e propria attività impositiva da parte dei Comuni con disparità di trattamento del cittadino nei confronti dell’espletamento di un servizio statale, non è sorretta da alcuna disposizione di legge e non può proseguire.”
Non è quindi possibile aumentarli ma è legittimo ridurli o azzerarli.
L’articolo 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica”, prevede che i Comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall’articolo 10, comma 10, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalle Legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10 possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale.
29 Gennaio 2026 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3149, sintomo n. 3184