Avviso pubblico per il contrasto alle diverse forme di violenza contro i minorenni. Disponibilità differita al 20 febbraio 2025
Dipartimento per le politiche della famiglia – 7 febbraio 2025
Il nuovo art. 382-bis c.p.p. nel contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica
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L’istituto della flagranza differita
L’istituto della flagranza «differita» - quale tertium genus rispetto ai concetti di “flagranza” e “quasi flagranza”, disciplinati dall’art. 382 c.p.p. - è stato introdotto nell’ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, dal D.L. 24/2/2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2003 n. 88, che ha sostituito i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 L. 13/12/1989 n. 401. Il decreto prevede che, nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali sia previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., qualora non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica si considera comunque in stato di flagranza, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto.
Originariamente, il singolare istituto - anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale legati alla nozione di flagranza - era stato introdotto in via provvisoria: la misura poteva essere applicata fino al 30/6/2005. Tale termine è stato, poi, sottoposto a continue proroghe, in perdurante temporaneità, con provvedimenti d’urgenza (D.L. 30/6/2005; D.L. 8/2/2007 n. 8; D.L. 12/11/2010 n. 187; D.L. 14/8/2013 n. 93; dal D.L. 14/2017), fino a quando il D.L. 14/6/2019 n. 53, previa soppressione di ogni riferimento temporale, ha definitivamente stabilizzato l’ipotesi di arresto ritardato.
L’art. 10 c. 6-quater D.L. 20/2/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n. 48, nella prospettiva del rafforzamento dei poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia, funzionali a soddisfare lo scopo di sicurezza pubblica, ha esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto. Anche in questo caso, l’efficacia dell’istituto, inizialmente prevista fino al 30/6/2020, è stata definitivamente stabilizzata dal D.L. 53/2019.
Infine, l’art. 6 D.L. 21/10/2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 173, nell’introdurre il comma 7-bis all’art. 14 D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, ha esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).
Il nuovo art. 382-bis c.p.p.
L’inedito art. 382-bis c.p.p. consente il trapianto dell’istituto “dalla periferia della legislazione complementare al centro del sistema”.
Secondo le nuove regole, si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione videofotografica - in grado di ricostruire la realtà naturalistica - o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (messaggi e-mail, sms, WhatsApp, ecc.), spontaneamente offerta dalla persona offesa, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore di 3 specifici delitti, per i quali l’art. 380 c. 2 lett. l-ter) c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza:
L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro la fase temporalmente espansa di 48 ore dal fatto.
Mentre nel caso di cui all’art. 387-bis c.p. risulta necessaria e sufficiente la riferibilità al destinatario del provvedimento violato, del quale dovrà essere verificata l’attualità dell’efficacia, in relazione ai reati abituali di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., sembra legittimo l’arresto qualora la polizia giudiziaria, raccolte le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, acquisisca la prevista documentazione probatoria relativa a un singolo episodio o segmento commissivo della condotta che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunciate.
I presupposti storico fattuali dell’arresto differito
La formulazione della norma, con prosa similare, ma diversa, da quella delle ipotesi già disciplinate, persiste nell’utilizzo dell’uso dell’avverbio “comunque”, che consente di inserire (in maniera erronea) la flagranza differita nell’ambito dello stato di flagranza - il termine deriva dal verbo flagro, che indica una combustione e richiama eventi percepiti nel loro accadere.
Manca, invece, ogni riferimento all'eccezionalità di contesti storici di necessità e urgenza facoltizzanti l'arresto ritardato, coniugata alla comprovata impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per comprovate ragioni di “sicurezza o incolumità pubblica”.
Inoltre, i due presupposti storico fattuali che consentono l'arresto “extraflagranza” sono destinati a operare congiuntamente, ma anche con modalità alternative e autosufficienti, come si evince dall'impiego nella tipizzazione normativa dell'istituto processuale della congiunzione disgiuntiva “o” (documentazione videofotografica o altra documentazione).
In ogni caso, tale documentazione deve essere “legittimamente” ottenuta, id est nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. 30/6/2003 n. 193, ma anche della speciale disciplina di cui al D.Lgs. 18/5/2018 n. 51, con riguardo al trattamento dei dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
Nonostante la Suprema Corte abbia, a suo tempo, rilevato che la possibilità di eseguire l’arresto «con metodologia temporalmente protratta, ma pur sempre entro predefiniti e contenuti limiti», di persone oggettivamente identificate, corrisponde «ad esigenze reali non tutelabili con strumenti diversi» (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 4/5/2007 n. 17178.), rimane da domandarsi se il nuovo istituto risulti compatibile con il dettato dell’art. 13 c. 3 Cost., in relazione a quei “casi eccezionali di necessità ed urgenza” che consentono all’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti coercitivi prima che intervenga l’autorità giudiziaria.
Articolo di Fabio Piccioni
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