Invio Unilav per utilizzo condiviso presso un altro ente locale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
31 Gennaio 2024

L’Ente capofila ha istituito l'ufficio comune per la gestione associata del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con un altro ente. Si chiede se va inviato l'UNILAV per il Funzionario Responsabile del Servizio che è già un nostro dipendente e che assicurerà la sua presenza presso l'altro ente per almeno 9 ore settimanali.

Risposta

Si ritiene che, in via generale, nel caso descritto nel quesito non debba essere inviato il modello Unilav.

Infatti, non si instaura un autonomo rapporto di lavoro tra dipendente del comune A e comune B utilizzatore parziale.

Tutta la gestione giuridica ed economica rimane in capo al comune A, mentre il comune B compartecipa alle spese in ragione delle ore lavorate.

L’unica eccezione è rappresentata dall’eventuale erogazione da parte del comune B della quota di retribuzione di posizione e risultato interamente a suo carico, come previsto dall’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022:

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: (…)

 - l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.”

In questo caso, le somme autonomamente stanziate ed erogate dal comune B rappresentano il corrispettivo per un’attività svolta esclusivamente a favore di quest’ultimo che ne gestisce anche gli aspetti contributivi.

Quindi, posto che il comune A non deve in nessun caso effettuare l’invio dell’Unilav, resta in capo al comune B l’obbligo di inviare un modello Unilav per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (benché non sussista un autonomo contratto di lavoro con il Comune B).

29 gennaio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6881, sintomo n. 6981

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