Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se l'Ente può legittimamente provvedere alla liquidazione dell'indennità di risultato relativamente ad annualità per la quale non erano stati assegnati obiettivi gestionali da parte della Giunta Comunale.
Si fa presente che il Nucleo di Valutazione, tenuto conto dell'assenza di obiettivi per necessità impellenti legate alla calamità del terremoto, propone al fine della valutazione di tenere in considerazione unicamente gli aspetti comportamentali e la relativa valutazione.
Si rammenta innanzitutto che, ai sensi dell’art. 101, c. 1, CCNL 17.12.2020:
“1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.”
Tale prescrizione contrattuale prescinde evidentemente da situazioni contingenti legate a calamità naturali.
Se dunque, come indicato nel quesito, non è stato approvato per l’annualità in discussione il relativo piano delle performance, va poi citato l’art. 10, c. 5, D.lgs. n. 150/2009:
“5. (…) Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica."
Va infine ricordata la giurisprudenza contabile che si è consolidata su una posizione contraria alla legittimità dell’erogazione della retribuzione di risultato in tutti i casi di mancata attuazione del ciclo della performance, indipendentemente dalle circostanze che hanno dato luogo a tale mancanza, con tutti i conseguenti rischi di emersione di danno erariale.
29 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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