Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento all'art. 4 bis DL n. 13/2023, quali sono i singoli passaggi da rispettare per ottemperare alla normativa (es. come e quando coinvolgere i revisori; cosa ed entro quando occorre modificare Sistema Misurazione e Valutazione della Performance? Si può prevedere nel piano degli obiettivi il rispetto termini di pagamento e nel SMVP allora che modifiche vanno apportate, solo il grado di incidenza del 30% della retribuzione di risultato)?
L’art. 4-bis, c. 1, D.L. n. 13/2023 dispone:
“2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”
La Circ. RGS n. 1/2024 propone le prime istruzioni operative per l’applicazione della norma appena citata.
In particolare, nella parte seconda, il ministero ricorda che:
“le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale del personale, anche di qualifica dirigenziale, e a tale fine adottano e aggiornano, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance” e che quest’ultimo “Tale Piano è ora ricompreso ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) il quale costituisce il documentounico di programmazione e governance”.
Ora, precisa il ministero, “(…) nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, sarà necessario procedere – come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture.
Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.”
Per quanto riguarda il ruolo dell’organo di controllo, la circolare afferma:
“In primo luogo, appare propedeutica la verifica circa l’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, con la previsione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutarsi ai fini della retribuzione di risultato. (…)
Per le regioni e gli enti locali si richiama la specifica disciplina dettata, rispettivamente, dall’art. 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal Titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In secondo luogo, occorre tenere presente che, in funzione della verifica del raggiungimento dell’obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall’indicatore di ritardo annuale di cui all’art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente.
Infine, stante l’integrazione dei contratti dirigenziali individuali secondo quanto stabilito dalla norma, qualora l’indicatore di ritardo annuale suddetto risulti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare, altresì, che nell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti. (…)
Per gli enti locali si richiama la disciplina dettata dal Titolo VII del decreto legislativo 267/2000, unitamente all’art. 1, commi 165 e 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevedono la trasmissione, da parte degli organi di revisione economico finanziaria, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, previa definizione dei criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione.”
Dunque, ricapitolando:
- l’aggiornamento del sistema di misurazione delle performance con i nuovi obiettivi deve avvenire in sede di redazione del PIAO;
- nel frattempo, gli enti provvedono a integrare i contratti individuali di lavoro dei responsabili di servizio interessati dall’aggiornamento;
- nel contempo, saranno aggiornate le schede di programmazione degli obiettivi con l’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di competenza;
- i revisori interverranno dapprima con una verifica sulla corretta integrazione dei contratti individuali e successivamente con la compilazione delle specifiche relazioni al bilancio di previsione e al rendiconto opportunamente predisposte dalla Corte dei conti.
29 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6888, sintomo n. 6988
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
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