Competenza ad aggiornare i dati in anagrafe e ad apporre le annotazioni sugli atti di stato civile in caso perfezionamento dell’accordo di divorzio in un comune diverso da quello di celebrazione

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
02 Febbraio 2024

Ho provveduto ad effettuare una cessazione degli effetti civili di un matrimonio in quanto la sposa risulta residente in questo comune. Successivamente ho inviato l'annotazione al Comune di celebrazione, invitandolo ad estendere le annotazioni sugli atti di nascita e ad inviare ai comuni di residenza l'aggiornamento dei dati di stato civile. Il comune celebrante ritiene però che le annotazioni siano di nostra competenza. Si chiede pertanto quale sia l’ente competente a procedere.

Risposta

È quella rappresentata una problematica introdotta dal DL 132/2014 nel momento in cui ha reso possibile il perfezionamento di un accordo di divorzio in un comune diverso da quello di celebrazione.

La “gestione” del divorzio infatti è sempre stato in carico all’ufficiale dello stato civile del comune di trascrizione o iscrizione dell’atto di matrimonio: una volta aggiornato l’atto di matrimonio era sua cura aggiornare sia gli atti di nascita che l’anagrafe.

Né il DL 132 /2014 né le circolari emanate successivamente individuano una procedura specifica nel caso prospettato per cui la soluzione non potrà che essere dettata dal buon senso partendo dal presupposto che la preoccupazione di tutti deve essere quella che tutti gli atti e l’anagrafe siano aggiornati.  Personalmente ritengo che, poiché il divorzio si perfeziona con la conferma ricevuta dall’ufficiale dello stato civile, quest’ultimo, quale che sia il comune di appartenenza, si debba preoccupare di aggiornare l’atto di matrimonio, gli atti di nascita e l’anagrafe senza pertanto attendere che l’atto di matrimonio sia aggiornato per passare poi all’aggiornamento degli atti successivi e dell’anagrafe. La decorrenza della variazione infatti non corrisponde alla data di annotazione del divorzio nell’atto di matrimonio bensì alla data di sottoscrizione dell’accordo una volta confermato, pertanto ritengo che la procedura più lineare sia quella che prevede che chi riceve l’accordo si preoccupi poi di aggiornare tutte le situazioni correlate. 

31 Gennaio 2024          Grazia Benini

 

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