L’art. 13, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.”
Poiché dal 1° aprile 2023 gli enti dovevano procedere ai sensi dell’art. 16, CCNL 16.11.2022 alla definizione dei criteri per l’istituzione degli incarichi di EQ, si ritiene che le P.O. prorogate correttamente e automaticamente al 31.12.2023 non possano però essere “rinnovate”, dovendo invece procedere all’affidamento dei nuovi incarichi di EQ sulla base del nuovo ordinamento e dei criteri di affidamento così come approvati ex novo dalla Giunta comunale.
Quanto alla proroga dei precedenti incarichi di P.O. nelle more della nuova assegnazione, indicata nel regolamento vigente, si ritiene che essa valga un’ultima volta (in senso pieno, cioè con il potere di firma sugli atti a valenza esterna) dovendosi d’ora in poi applicare la regola generale disposta dall’art. 18, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.”
Il regolamento vigente dovrà essere necessariamente adeguato alla disciplina degli incarichi di EQ.
31 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6896, sintomo n. 6996