Progressione nell’area con decorrenza 2024 e licenziamento nel 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAl nostro ente sono state assegnate risorse quale ristoro per oneri dei segretari comunali (legge 233/2021 PNRR 2023) per annualità 2023/2024/2025/2026 (per il 2023 solo a copertura costi del terzo quadrimestre).
Visto che la norma prevede di poter beneficiare di tale ristoro solo se l'ente stipula convenzione entro 120gg, si chiede da quando decorrono i 120 gg.
Si chiede se, per annualità ristoro 2024, l'Ente debba stipulare la convenzione entro 120gg. dal 01/01/2024.
L’art. 5, D.P.C.M. 1° maggio 2023 recante: “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali” dispone:
“1. Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso l’applicazione dei criteri di cui all’art. 4. Il contributo è attribuito per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l’ordine di graduatoria.
2. Al fine di favorire il più ampio accesso al sostegno finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva del segretario comunale, l’importo del sostegno è determinato in euro 40.000,00. I comuni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), beneficiari del contributo, hanno diritto all’erogazione se provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. (…)”
La graduatoria in oggetto (che alleghiamo) è stata pubblicata in data 4 ottobre 2023 e il Comune di Amandola vi appare al n. 506 su 1.523 comuni totali richiedenti.
I comuni che devono rispettare il termine di 120 giorni (scadenza per la nomina è fissata dunque al 1° febbraio 2024) sono:
a) i comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
b) i comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata.
Le altre tipologie di comuni, e cioè:
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato, non devono rispettare il termine sopra indicato.
31 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
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