Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente è stato assente per malattia per un anno (dal 04/02/2021 al 02/02/2022) con le decurtazioni previste per il periodo di comporto, qualora a distanza di due anni dall'ultimo certificato il dipendente dovesse ammalarsi di nuovo, si chiede se deve essere applicata solo la decurtazione Brunetta (malattia primi 10 giorni) o la decurtazione relativa al periodo di comporto.
Ai sensi dell’art. 48, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.”
Per la maturazione del periodo di comporto (18 mesi di assenze per malattia) dunque valgono, nel caso esposto nel quesito, i primi due anni di assenza più i giorni di assenza fino al 3.2.2024 (a distanza di tre anni dal primo evento morboso considerato).
Ora, l’art. 48, c. 11, CCNL 16.11.2022 dispone, a proposito del trattamento economico, quanto segue:
“11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; (…)”.
Il dipendente in oggetto ha pertanto subito nel primo anno di assenza due tipi di trattenute:
- la trattenuta sui primi dieci giorni, dal 4 al 13 febbraio 2021;
- la trattenuta del 10% per il periodo 4 novembre 2021 - 2 febbraio 2022.
Considerando che, stando al quesito, dal 3 febbraio 2022 il dipendente non ha più fatto assenze per malattia, se dovesse assentarsi nuovamente da oggi subirebbe le seguenti ritenute:
- la trattenuta del 50% sino al 3 febbraio 2024 (giorno del compimento del triennio ai fini del comporto);
- la trattenuta Brunetta per i primi dieci giorni e per ciascun evento morboso.
Una malattia che decorre, invece e ad esempio, dal 1° aprile 2024 al 15 aprile 2024, oltre alla trattenuta Brunetta per gli eventuali dieci giorni, concorre al computo del periodo di comporto contando i giorni di assenza dal 16 aprile 2021.
31 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6901, sintomo n. 7001
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – Messaggio 15 maggio 2015, n. 1505
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