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INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiCon la revisione del processo tributario (D.Lgs n.220/2023) è scomparso l'istituto della mediazione e si è "rafforzato" lo strumento dell'autotutela.
Si chiede se la bozza di testo dell’accertamento Imu, Tasi, Tari, Acquedotto è corretta e se gli atti di accertamento notificati dopo il 01/01/2024 senza tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n.220/2023, sono comunque validi.
L’art. 2 del D.Lgs. 220/2023 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero l’articolo di legge che disciplinava la fase di mediazione/reclamo antecedente la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado.
Questo vale per tutte le tipologie di contenzioso tributario instaurate dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
Di conseguenza nel testo dell’avviso di accertamento deve essere modificata l’indicazione della procedura di ricorso innanzi la Corte di Giustizia, nonché la possibilità di ricorrere all’autotutela ai seni dei nuovi articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000 come innovata dal D.Lgs. 219/2023.
Per quanto riguarda gli atti di accertamento notificati dopo il 01/01/2024 senza tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n.220/2023 direi che sono assolutamente validi. Le informazioni che verranno aggiunte/modificate a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge non pregiudicano in alcun modo la legittimità dei provvedimenti.
Ne lifle allegato le modifiche da apportare ai testi relativi agli accertamenti IMU-TASI-TARI
2 febbraio 2024 Luigi D’Aprano
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