Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiQuesto ente deve provvedere ad accantonare entro febbraio 2024 il fondo debiti commerciali. Preavvisata l'Amministrazione, il vicesindaco chiede cosa succede se la giunta non adotta la delibera di accantonamento. Non ho trovato quali sono le conseguenze in questo caso. Inoltre, quale responsabile del servizio finanziario anche predisponendo gli atti che comunque non vengono approvati dalla giunta, sono tenuta a fare comunicazioni al revisore e/o Corte dei Conti?
Il comma 859, dell’articolo 1 della l. 145/2018 prevede che a partire dal 2021, i comuni che:
entro il 28 febbraio dell’esercizio, successivo debbano stanziare un accantonamento non impegnabile nella parte corrente del proprio bilancio denominato Fondo di garanzia debiti commerciali pari ad una percentuale stabilita dal comma 862 della medesima legge mediante deliberazione della Giunta comunale, anche in esercizio provvisorio.
La normativa in oggetto non prevede sanzioni specifiche per il mancato adempimento (essendo tale accantonamento già di per sé una sanzione rilevante che impatta pesantemente sulla gestione corrente), ma il successivo comma 872 ricorda che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.
Infatti, l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è un obbligo, non una prerogativa.
Il mancato adempimento da parte della Giunta comunale attiverebbe il ruolo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 153, comma 4, del d.lgs. 267/2000 in tema di salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica.
Di conseguenza, si ritiene che il responsabile del servizio finanziario, che agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica, dovrebbe predisporre la deliberazione di accantonamento richiesta corredata dei pareri di competenza e in caso di rifiuto ad adempiere o scadenza dei termini di legge, segnalare entro sette giorni al legale rappresentante dell’ente, al consiglio comunale, al segretario comunale e all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti tali fatti pregiudizievoli degli equilibri di bilancio.
2 febbraio 2024 Paolo Dolci
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4972, sintomo n. 5012
Risposta di Andrea Dallatomasina
per comunali e referendum
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: