Conseguenze ed eventuali adempimenti in caso di mancato accantonamento, entro febbraio 2024, del fondo debiti commerciali

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
06 Febbraio 2024

Questo ente deve provvedere ad accantonare entro febbraio 2024 il fondo debiti commerciali. Preavvisata l'Amministrazione, il vicesindaco chiede cosa succede se la giunta non adotta la delibera di accantonamento. Non ho trovato quali sono le conseguenze in questo caso. Inoltre, quale responsabile del servizio finanziario anche predisponendo gli atti che comunque non vengono approvati dalla giunta, sono tenuta a fare comunicazioni al revisore e/o Corte dei Conti?

Risposta

Il comma 859, dell’articolo 1 della l. 145/2018 prevede che a partire dal 2021, i comuni che:

  1. non abbiano ridotto almeno del 10 per cento il debito commerciale residuo rispetto a quello del secondo esercizio precedente (se rilevano un debito commerciale residuo scaduto a fine esercizio superiore al 5 percento del totale delle fatture ricevute nell’anno);
  2. abbiano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall’articolo 4 del d.lgs. 231/2002 (di norma 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura);

entro il 28 febbraio dell’esercizio, successivo debbano stanziare un accantonamento non impegnabile nella parte corrente del proprio bilancio denominato Fondo di garanzia debiti commerciali pari ad una percentuale stabilita dal comma 862 della medesima legge mediante deliberazione della Giunta comunale, anche in esercizio provvisorio.

La normativa in oggetto non prevede sanzioni specifiche per il mancato adempimento (essendo tale accantonamento già di per sé una sanzione rilevante che impatta pesantemente sulla gestione corrente), ma il successivo comma 872 ricorda che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Infatti, l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è un obbligo, non una prerogativa.

Il mancato adempimento da parte della Giunta comunale attiverebbe il ruolo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 153, comma 4, del d.lgs. 267/2000 in tema di salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica.

Di conseguenza, si ritiene che il responsabile del servizio finanziario, che agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica, dovrebbe predisporre la deliberazione di accantonamento richiesta corredata dei pareri di competenza e in caso di rifiuto ad adempiere o scadenza dei termini di legge, segnalare entro sette giorni al legale rappresentante dell’ente, al consiglio comunale, al segretario comunale e all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti tali fatti pregiudizievoli degli equilibri di bilancio.

2 febbraio 2024             Paolo Dolci

 

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