Comune senza dirigenza
QuesitiQuesto Comune nel 2010 ha introdotto le figure dirigenziali, ed, in seguito, istituito le Posizioni Organizzative, spostando una quota a ciò dedicata al Fondo. Tale quota è rimasta inalterata fino a quando, nel 2016, l'Ente ha eliminato le figure dirigenziali, non avendole di fatto mai coperte e, pertanto, nella costituzione del Fondo 2017, le quote relative alle posizioni organizzative sono uscite fuori dal Fondo e concorrono, in ogni caso, al raggiungimento del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs. 75/2017. La nuova amministrazione ha intenzione di incrementare il numero di posizioni organizzative (da 6 a 8 posizioni), istituendone 2 nuove, a causa di rilevati problemi organizzativi che appesantiscono il funzionamento dei servizi. La pesatura delle stesse, dai calcoli sommari effettuati, potrebbe rilevare l'incapienza della precedente destinazione a tale voce di bilancio, non garantendo il minimo previsto contrattualmente. Sarebbe legittimo, in questo caso, aumentare la destinazione delle somme relative alle P.O. e diminuire di una quota corrispondente il Fondo per la produttività dei dipendenti, per effetto dei vincoli di cui al succitato art. 23, co. 2 del D. Lgs.75/2017?
L’articolo 23 Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevede che dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo del 2016.
Nel caso prospettato dall’Ente, l’ente dovrebbe conteggiare il valore delle posizioni organizzative e sommarlo a quello del fondo produttività. Tale valore dovrebbe essere confrontato con quello del 2016 e, se superiore (come affermato), dovrà operare una corrispondente decurtazione sul fondo produttività ai sensi della citata norma (non potendolo effettuare sulle posizioni organizzative).
Dott. Fabio Venanzi 26 febbraio 2018
Testo del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, coordinato con la legge di conversione 15 maggio 2025 n. 72
Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69
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