Mobilità da ente pubblico non economico di dipendente assunto senza concorso

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Febbraio 2024

Un dipendente di un ente pubblico non economico (Ordine avvocati) assunto senza procedura concorsuale, ma con una chiamata nominativa (non da ufficio di collocamento e no da liste categorie protette) chiede di transitare per mobilità al nostro Comune. Intendiamo escluderlo perché non assunto dal suo ente di provenienza con procedura concorsuale. È corretta la decisione?

Risposta

Come il quesito riporta correttamente, l’Ordine degli avvocati appartiene al novero degli enti pubblici non economici locali (ex art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001).

Tale natura giuridica è stata anche confermata dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 20685/2018.

L’art. 30, c. 1, D.lgs. n. 165/2001 dispone, in materia di mobilità:

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (…)”.

A tale proposito, la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha chiarito, con del. n. 157/2018, che:

“(…) il passaggio di personale tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, non può certamente rappresentare un modo per modificare, eludere o far venir meno i requisiti di accesso al pubblico impiego, trattandosi di una mera procedura di trasferimento di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, la cui natura pubblicistica del rapporto d’impiego si è instaurato ab initio. Pertanto, il successivo passaggio in altra amministrazione è ammissibile solo per i dipendenti che sono stati originariamente assunti mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche.

Deve ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale il rapporto di pubblico impiego dipende, nel suo momento genetico, dall'espletamento di un pubblico concorso, come prescritto dall’art. 97 della Costituzione, quale garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione.

D’altra parte, la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2016, espressamente richiamata dallo stesso Comune di Massafra, proprio con riferimento alle problematiche riguardanti il riassorbimento del personale delle IPAB - anche in caso di soppressione prevista ex lege delle stesse - ha affermato l’inderogabilità del “…principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un concorso pubblico…”.”

Si concorda dunque con la posizione negativa assunta dall’ente, relativamente alla domanda di mobilità inviata da dipendente non assunto con pubblico concorso.

5 febbraio 2024              Massimo Monteverdi

 

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