Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiPuò una persona fisica stipulare un contratto di sponsorizzazione con un Comune? In caso affermativo, come può poi formalizzare contabilmente il versamento? Se invece trattasi di persona giuridica deve contabilmente emettere fattura in merito? Tale operazione è soggetta o meno ad iva?
Le sponsorizzazioni, diversamente dalle erogazioni liberali, rappresentano un contratto atipico a titolo oneroso consensuale che è rilevate ai fini IVA ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. i), del DPR 633/1972 secondo cui “gli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché' esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: i) pubblicità commerciale”; trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale lo sponsor si impegna ad assicurare un compenso al contraente, in questo caso ente locale, per visibilità del marchio o prodotti in occasione di una iniziativa (Risoluzione n. 88 dell’11 luglio 2005).
L’articolo 43 della legge 449/97 prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. l ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
Il soggetto persona fisica non titolare di Partita IVA, alla luce di quanto sopra riportato, può stipulare contratto di sponsorizzazione e regolarizzare l’aspetto fiscale tramite emissione di una ricevuta di prestazione occasionale con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973 “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (Enti e Società), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa”.
Per le persone giuridiche titolari di partita IVA, invece, l’attività è rilevate ai fini IVA ed è soggetta ad aliquota ordinaria del 22%,
8 febbraio 2024 Alessandro Giordano
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