Bonus mamme (sgravio contributivo) e decesso del figlio

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Febbraio 2024

In merito alla sospensione del bonus mamme in caso di premorienza del figlio, si chiede se il decesso deve essere attuale o può essere avvenuto anche negli anni passati.

Risposta

La circ. INPS n. 27/2024 chiarisce:

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.”

Pertanto:

- se la dipendente ha avuto il terzo figlio a gennaio 2022 (data che fissa il requisito della tripla maternità) e quest’ultimo è deceduto nel corso del 2023, se il più piccolo dei superstiti ha meno di diciott’anni il 1° gennaio 2024, l’esonero si applica.

- se la dipendente ha avuto il terzo figlio a gennaio 2022 (data che fissa il requisito della tripla maternità) e quest’ultimo è deceduto nel corso del 2023, se il più piccolo dei superstiti ha già compiuto diciott’anni il 1° gennaio 2024, l’esonero non si applica.

La lavoratrice è infatti madre di tre figli (ha partorito tre figli), indipendentemente dal fatto che un figlio sia deceduto prima del 1° gennaio 2024.

In effetti, per il 2024 è sufficiente che la dipendente abbia partorito due volte, perciò:

- se la dipendente ha avuto il secondo figlio a gennaio 2022 (data che fissa il requisito della doppia maternità) e quest’ultimo è deceduto nel corso del 2023, se il più piccolo ha meno di dieci anni il 1° gennaio 2024, l’esonero si applica.

- se la dipendente ha avuto il secondo figlio a gennaio 2022 (data che fissa il requisito della doppia maternità) e quest’ultimo è deceduto nel corso del 2023, se il più piccolo ha più di dieci anni il 1° gennaio 2024, l’esonero non si applica.

Il dato del numero dei figli si accerta alla data della nascita del terzo figlio (o del secondo), indipendentemente dal fatto che alla data del 1° gennaio 2024 uno o più dei figli siano già deceduti, e l’esonero si applica purché il più piccolo dei superstiti abbia meno di diciotto anni (o dieci anni) al 1° gennaio 2024.

8 febbraio 2024              Massimo Monteverdi

 

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