Adempimenti per istituzione dell'addizionale comunale Irpef

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
13 Febbraio 2024

Questo Comune ha istituito per la prima volta, con decorrenza 01/01/2024, l'addizionale comunale Irpef.

Oltre alla pubblicazione della delibera sul portale del Federalismo Fiscale ci sono altri adempimenti da fare?

Risposta

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. L’art. 3 comma 3 del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 216 ha previsto che, per il solo anno 2024, “al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi   alla   nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

L’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha altresì disposto che: “A  decorrere  dall'anno 2011,  le   delibere   di   variazione dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  pubblicazione  sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione  che  detta  pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la  delibera  afferisce”, termine poi ridotto al 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.

In capo all’Ente, quindi, corre l’obbligo di sola trasmissione della delibera di adozione ove, oltre al testo della delibera, in fase di trasmissione saranno indicati anche i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:

  1. aliquota unica senza esenzione;
  2. aliquota unica con esenzione;
  3. pluralità di aliquote senza esenzione;
  4. pluralità di aliquote con esenzione;
  5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
  6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
  7. gestione casi specifici.

9 febbraio 2024             Alessandro Giordano

 

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