Mancata predisposizione del piano degli obiettivi e della performance

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
14 Febbraio 2024

In merito alla mancata predisposizione della delibera di giunta che approvi il piano dettagliato degli obiettivi e della performance di ciascun settore, anno 2023, si chiede le conseguenze della mancata adozione del piano, e il soggetto responsabile del mancato controllo, tenuto conto che è fatto divieto di erogare la retribuzione di risultato e produttività.

Risposta

Presumendo che l’ente abbia più di 50 dipendenti, si rammenta che, il piano delle performance è stato assorbito dal PIAO per effetto dell’art. 1, c. 1, lett. c), D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81.

Tale norma comporta inoltre che il PEG non contenga più il piano dettagliato degli obiettivi.

Il PIAO 2023-2025 doveva essere approvato entro il 15 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 8, c. 2, D.M. n. 132 del 30 giugno 2022 che dispone: 

"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

La mancata approvazione del PIAO nei termini di legge comporta, ai sensi dell’art. 6, c. 7, D.L. n. 80/2021, l'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, c. 5, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché di quelle previste dall’art. 19, c. 5, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ovvero:

- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti (art. 10, c. 5, D.lgs. n. 150/2009);

- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10, c. 5, D.lgs. n. 150/2009);

- applicazione, nel rispetto delle norme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 (cioè sulla base di apposita norma regolamentare vigente nell'ente), di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000 (art. 19, c. 5, lett. b), D.L. n. 90/2014).

12 febbraio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6953, sintomo n. 7053

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