Sanzione nei confronti di un locatario di un veicolo

secondo Art. 94 comma 3 e 4-bis del codice della strada

Quesiti
di Cucumile Pietro
28 Febbraio 2018

Si chiede se sia corretto applicare la sanzione in oggetto al locatario di un veicolo, al quale si sia dovuto procedere alla ri-notifica di un verbale, in seguito alla comunicazione da parte del proprietario, del nominativo del locatario in forza di un contratto commerciale (leasing o noleggio a lungo termine).

Risposta

Una risposta completa dipende da alcuni fattori quali la data del contratto e dal tipo di sanzione.

 

Dal punto di vista della ricostruzione di prassi, si ricorda che il Ministero dell’interno ha emanato la circolare di cui al prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del  13 novembre 2015, che ha fatto seguito alla circolare del 2/3/2015, prot. 300/A/1479/15/106/16 con la quale aveva impartito disposizioni affinché gli organi di polizia stradale si astenessero dal contestare le violazioni dell’articolo 94 comma 4 bis del codice della strada nei confronti dei veicoli locati senza conducente (ex art. 84 C.d.S.) per un periodo superiore a 30, in attesa dell’esito dei giudizi amministrativi che avevano sospeso l’applicazione della norma in parola limitatamente a tale caso.

 

Come rappresentato con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/10/2015 prot. 25018, è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all’annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione; pertanto, a decorrere dal 2 novembre 2015 sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni e da tale data si deve, quindi, ritenere effettivo tale obbligo. Pertanto, solo per i contratti di locazione senza conducente di durata a superiore a 30 giorni, stipulati dal 2 novembre 2015, troverà applicazione la sanzione di cui alla citata norma, mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione successiva alla data indicata.

 

Il Ministero ha confermato, tra l’altro, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al locatario e non anche nei confronti del conducente del veicolo, se persona diversa dal contraente.


Inoltre, si ricorda che l’annotazione di cui sopra non sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo, come invece previsto negli altri casi, ma sarà effettuata solo nell’archivio veicoli del D.T.T., servendosi del quale deve essere effettuato il controllo.

 

Infine, anche se non ricordato nella nota del Ministero, siccome l’obbligo dell’annotazione ha decorrenza per i contratti stipulati dal 2 novembre u.s., si rammenta che il termine per provvedere è stabilito in 30 giorni dalla stipula del contratto, per cui i primi casi di violazione potranno essere accertati solo dal 3 dicembre 2015.

 

Inoltre, si rammenta che, in assenza di una modifica coordinata dell'articolo 196 C.D.S., l'utilizzatore, eventualmente annotato sulla carta di circolazione e/o nell'anagrafe nazionale dei veicoli secondo la disposizione inserita con il comma 4-bis nell'articolo 94, non assume la veste di obbligato in solido, salvo si tratti del locatario che è già obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196.

 

Per le locazioni senza conducente, qualora le stesse abbiano una durata superiore a 30 giorni, l'avente causa (cioè il locatario) deve effettuare la comunicazione ai fini dell'annotazione dei dati nella banca dati dei veicoli (non si procede ad annotazione sulla carta di circolazione, come, ad esempio, per il comodato. Nell'A.N.V. risulteranno, quindi, i dati del locatario per locazioni superiori a 30 giorni (e la scadenza del relativo contratto) che potrebbe essere lo stesso conducente, ma non è detto che lo sia, al di là di eventuali previsioni contrattuali che rilevano sono ai fini dei rapporti tra la locatrice e il locatario. Non è previsto che il conducente abbia al seguito il contratto, per cui il controllo immediato è di difficile esecuzione quando non risulti alcuna annotazione all'A.N.V. e si intenda verificare se il contratto abbia una durata superiore a 30 giorni. Eventuali riscontri, salva la possibilità di contatti immediati con la società di locazione, potranno essere effettuati solo d'ufficio.

 

Inoltre, l'articolo 196, comma 1, codice della strada, prescrive che, per le violazioni amministrative commesse alla guida di veicolo adibito a locazione senza conducente, di cui all'articolo 84, codice della strada, risponde solidamente il locatario, cioè colui che prende in locazione il veicolo, liberando, così da ogni responsabilità la società di locazione del veicolo.

 

Ciò detto, è noto, infatti, il principio generale secondo cui alla violazione di norme sulla circolazione stradale rispondono tanto il conducente del veicolo quanto, in via solidale, il proprietario dello stesso.

 

In linea generale, si tenga comunque presente che non è sostenibile la riapertura dei termini ai fini della rinotifica quando le informazioni siano già disponibili nelle banche dati o registri pubblici. 

 

Dott. Pietro Cucumile 26/02/2018

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