Concessionario privato della riscossione: definizione agevolata (rottamazione quater).

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Febbraio 2024

L'ente ha regolamentato la definizione agevolata Rottamazione Quater delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi. Il concessionario ………. ha emesso ingiunzioni a dicembre 2023 per carichi affidati prima di giugno 2022 e relativi ad anni: 2012/2013/2014/2015 e li esclude dalla definizione. E' corretto?

Risposta

L’articolo 17-bis del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, ha esteso anche agli enti territoriali che hanno assegnato il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle proprie entrate a concessionari privati iscritti nell’apposito albo previsto dal d. lgs. n. 446/1997 la possibilità - inizialmente limitata ai soli comuni che si avvalgono della Agenzia delle Entrate/Riscossione - di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in particolare la definizione agevolata di cui al comma 231 dell’articolo 1 della citata delle n. 197 (c.d. “rottamazione quater”); per avvalersi di tale facoltà gli enti erano tenuti ad adottare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 34, i necessari provvedimenti, con cui specificare gli elementi prescritti dal comma 2 del suddetto articolo 17-bis (numero delle rate, termini e modalità per la manifestazione di volontà da parte del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ecc.).

Posto che non si conoscono gli atti adottati al riguardo dall’Ente, la risposta che si formula non può che basarsi su considerazioni di ordine generale con riferimento alle sole disposizioni di cui al ricordato comma 231 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023: tale norma prevede espressamente che i debiti di qualsiasi importo risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (e quindi senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio): pertanto i carichi indicati nel quesito, essendo stati affidati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, rientrano nella fattispecie agevolata di cui al comma 231.

Tanto si evidenzia, a meno che la mancata richiesta da parte dei contribuenti di volersi avvalere della definizione agevolata oppure eventuali disposizioni regolamentari dell’Ente, adottate in applicazione del ripetuto articolo 17-bis del d.l. n. 34/2023, consentano di escludere detti carichi dai benefici sopra ricordati, e quindi di giustificare i procedimenti posti in essere dal concessionario; sarebbe quindi opportuno che l’Ente verifichi con detto concessionario la motivazione di tali esclusioni.

12 febbraio 2024           Ennio Braccioni

 

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