Competenza alla valutazione della performance relativa ad anni precedenti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento ad una prestazione lavoro autonomo occasionale effettuato da una professoressa universitaria in pensione, che ha presentato un preventivo, per un compenso lordo di euro 11.000,00, con quota esente diritti d'autore 25% sul compenso lordo, si chiede se deve essere applicata l'aliquota INPS 24% (1/3 prestatore occasionale e 2/3 carico Ente) sull'importo eccedente i 5.000 euro, oltre a Irap carico Ente e come fare la notula del prestatore.
Se l’oggetto della prestazione rientra tra quelli indicati all’art. 53, c. 6, D.lgs. n. 165/2001 (“utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell’ingegno”) e dunque il compenso è interamente riferibile a tale fattispecie, il trattamento fiscale e previdenziale è il seguente:
- ai fini IRPEF, la ritenuta d’acconto si applica sul 75% dell’imponibile (nel caso, su € 8.250,00);
- a fini previdenziali, non si applica alcuna ritenuta (né a carico ente, né a carico prestatore), come indicato dall’INPS nel messaggio n. 19435 del 28.11.2013 (“il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.");
- sul compenso non va versata l’IRAP, poiché i compensi percepiti a titolo di diritti d'autore sono imponibili ai fini IRAP esclusivamente nel caso in cui siano conseguiti nell'ambito dell'esercizio di un'impresa commerciale che produce reddito d'impresa.
La nota esporrà dunque il compenso lordo e la ritenuta d’acconto IRPEF sul 75%.
In calce, si consiglia di far apporre al prestatore una dicitura come la seguente:
“Operazione esclusa campo IVA ex art. 3, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. Il sottoscritto dichiara di non essere tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/1995, come da mess. INPS n. 19435 del 28.11.2013”.
13 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
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