Dispositivi di misurazione della velocità e tutela dei dati personali
Il Garante della privacy, con provvedimento n. 586 del 7 dicembre 2023, ha sanzionato un Comune per aver dato riscontro ad una legittima richiesta dell’interessato, con ingiustificato ritardo e, comunque, oltre il termine previsto, in violazione degli articoli 5 e 12 (in combinato disposto con gli articoli 17, 18 e 21) del Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679/2016.
L’intervento del Garante era stato sollecitato da un reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento n. 679/2016, con cui un cittadino aveva rappresentato di aver esercitato i diritti di cui agli articoli 17, 18 e 21 del Regolamento comunitario e di non avere ricevuto un idoneo riscontro.
In particolare, il reclamante aveva rappresentato:
- “lo scrivente ritirava presso Poste Italiane un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada, relativo a una presunta violazione per eccesso di velocità rilevata automaticamente”;
- “lo scrivente, a seguito della lettura del predetto verbale e dell’accesso al portale dedicato alla verifica delle fotografie associate ai numeri di targa e alla velocità dei mezzi contravvenzionati, inviava una PEC al Comando di Polizia Locale, esercitando i diritti di cui agli articoli 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R.), opponendosi al trattamento dei dati personali, nonché richiedendo la limitazione temporanea del trattamento e, infine, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, incluse le immagini o altre tipologie di dati a lui associati”.
Il medesimo aveva, altresì, lamentato il mancato conferimento di un’idonea informativa da parte del Comune.
Il Garante, sulla base degli elementi acquisiti, ha notificato al Comune l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del Regolamento, per aver dato riscontro all’esercizio dei diritti, avanzato dal reclamante, oltre i termini stabiliti dall’articolo 12, par. 3 del Regolamento (ovvero, oltre un mese dal ricevimento della richiesta), e per aver fornito una inidonea informativa sul trattamento dei dati personali effettuato mediante sistema di videosorveglianza, in violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. a) e degli articoli 12, 13, 14, 17, 18 e 21 del Regolamento.
Con la medesima nota, il Comune è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti, oppure a chiedere di essere sentito dall’Autorità.
La difesa del Comune - Comando di Polizia Locale
In riscontro alla nota del Garante, il Comune esponeva quanto segue:
- “pare opportuno ribadire come il trattamento dei dati personali del soggetto reclamante, sia avvenuto in seguito all'accertamento di violazione amministrativa, rilevata tramite un sistema elettronico di accertamento, regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che al superamento del limite di velocità del veicolo, ne fotografa la targa e la acquisisce successivamente al sistema di gestione degli accertamenti interno all'Ente. Nel caso in questione, la targa del mezzo non è stata acquisita dal sistema di rilievo solo per il fatto di essere transitata nell'area di rilevazione, ma per aver azionato il meccanismo di rilievo in seguito all'accertamento del limite di velocità. Il dispositivo impiegato, infatti, non funziona con la continua registrazione delle immagini di tutti i veicoli che transitano nel suo raggio di azione, ma acquisisce l'immagine fotografica del solo veicolo, il quale sia stato accertato eccedere il limite di velocità, a mezzo del meccanismo di misura della velocità conglobato nella stessa apparecchiatura, che quindi prima effettua una misura senza acquisire alcun dato del veicolo, solo rilevando l'anonimo dato della massa del veicolo in movimento in un dato spazio per un dato periodo; all'esito di tale misura, in caso di positività di essa rispetto al limite imposto, si aziona la fotocamera e viene catturata la targa del veicolo”;
- “gli atti compiuti dallo scrivente Ente, sono stati tutti generati da tale violazione di norma al codice della strada […], pertanto in modo obbligatorio in seguito a quanto avvenuto, e senza discrezionalità nell'agire amministrativo”;
- “circa l'istanza di opposizione al trattamento dei dati personali, sebbene si sia data risposta oltre i 30 giorni previsti, come già rilevato ed emerso in atti, è da considerare come ciò non abbia comportato alcuna lesione dei diritti dello stesso istante. Il diniego opposto, discendente dall'obbligatorietà dell'attività posta in essere da questo Ente, avrebbe comportato l'identico esito della vicenda, anche nel caso di maggiore tempestività nel riscontro: si sottolinea, a tal fine, come il reclamante non solo non abbia mai richiesto alcun ulteriore informazione circa il trattamento dei dati personali avvenuto nel presente caso, limitandosi semplicemente ad opporsi e senza precisare la stessa motivazione di questa opposizione, ma all'esito della sua opposizione, concluso con un rifiuto ad aderire alla sua richiesta, non abbia in alcun modo ricorso nelle appropriate sedi ulteriori al diniego formulato alla sua istanza, con ciò definendo la vicenda relativa alla medesima richiesta. A tal fine si sottolinea come lo stesso reclamante abbia comunque adempiuto alle prescrizioni del verbale, comunicando i dati del conducente del veicolo, quindi consapevole del trattamento che sarebbe stato effettuato in relazione ai suoi dati personali, acconsentendo al trattamento di ulteriori dati personali, sulla scorta dell'obbligo di legge previsto dall'articolo 126-bis del d.lgs. n.285/1992, che prescrive l'obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati personali del conducente. Tale comportamento è chiaro segno della comprensione della finalità del trattamento dei dati personali e della base giuridica fondante le richieste di questo Corpo e legittimante tutta l'attività posta in essere”;
- “sul punto dell'accessibilità dell'informativa “completa” (resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679), si ribadisce che certo essa è affissa agli sportelli destinati all'utenza presso gli Uffici del Corpo, ed è resa altresì disponibile in copia, ma si sottolinea come sia anche disponibile per l'invio a mezzo di p.e.o. e/o p.e.c., qualora richiesta all'ufficio sanzioni. Sul punto si ritiene opportuno rappresentare come questo Ente processi mediamente 120 mila verbali di accertamento di sanzioni amministrative all'anno; di queste, per meno di un migliaio, è presentata una richiesta di accesso agli atti per acquisire la documentazione legittimante l'accertamento (foto; atto di notificazione; decreti omologazione; autorizzazioni installazione; etc.); nessuna delle richieste di accesso agli atti, riguarda o ha riguardato la questione del trattamento dei dati personali, e nello specifico la richiesta delle informazioni di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione della nota di cui all'oggetto, peraltro relativa all'opposizione al trattamento e non di mera informazione”;
- “lungi dal voler comprimere i giusti diritti di informazione degli interessati, ma per segnalare come l'informativa “breve” (contenuta nei verbali) e le interlocuzioni dirette o via p.e.o. con il Corpo consentano un'ottimale gestione di tutto il processo sanzionatorio del Corpo anche per quanto riguarda la parte relativa alla necessaria tutela dei diritti circa i propri dati personali di ogni soggetto sanzionato per l'attività ex lege svolta dal Corpo di Polizia Locale”;
- “all'istanza di opposizione al trattamento dei propri dati personali relativamente al verbale si è opposta l'impossibilità ad adempiere al fine di non compiere atti contra legem omettendo la contestazione dell'illecito accertato su strada a mezzo di dispositivo automatico di rilievo”;
- “la decorrenza dei termini, pur occorsa, e la risposta all'istanza avvenuta in tempi più lunghi rispetto a quanto stabilito dalla norma, non può considerarsi in violazione dei diritti dell'interessato, per l'assenza di conseguenze in ordine alla tutela della propria posizione”;
- “il ritardo non ha comportato alcuna conseguenza in capo all'interessato in quanto la richiesta di opposizione non avrebbe comunque potuto essere accolta; peraltro, lo stesso reclamante non ha inteso ricorrere avverso il verbale avanti le competenti Autorità civili (Prefetto di Padova) o giudiziarie (Giudice di pace di Padova), fornendo al contrario acquiescenza allo stesso a mezzo di pagamento della sanzione subito nei 5 giorni dalla notifica, ed effettuando la dichiarazione dei dati del conducente ex articolo126 del d.lgs. n. 285/1992, con ciò avendo pienamente compreso non solo la correttezza del procedimento, ma anche la legittimità del trattamento effettuato da questo Corpo di P.L..”;
- “i dispositivi impiegati nei rilievi delle sanzioni, al contrario dei sistemi di videosorveglianza urbana, si attivano esclusivamente in caso di superamento dei limiti di velocità e solo per quei determinati veicoli oggetto dell'accertamento. Non vengono acquisiti da tali strumenti dati relativi a veicoli in transito, se non vengono superati i limiti di velocità prescritti sul tratto stradale oggetto del controllo. Tale modalità organizzativa rispetta appieno i principi del G.D.P.R. in specie quanto prescritto in merito a liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato (in quanto vengono acquisiti dati solo relativi a veicoli non rispettosi delle norme sulla circolazione stradale, e non di veicoli in mero transito); limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati, che è quella di reprimere comportamenti illeciti ai sensi di legge, e secondo le prerogative d'istituto; minimizzazione dei dati: ossia, i dati rilevati sono adeguati, pertinenti e limitati esclusivamente a quanto permesso in sede di approvazione degli strumenti in questione e quindi esclusivamente per accertamenti di violazioni”;
- “si segnala altresì come tutto il personale del Corpo, riceva una formazione adeguata e continua rispetto agli obblighi di legge relativi al trattamento dei dati personali all'interno dei procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente, con programmi e momenti formativi condivisi con il D.P.O., a cui tramite apposita piattaforma vengono altresì girati in report di verifica di quanto appreso”;
- “si è sempre lealmente e tempestivamente collaborato con codesta Autorità nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle prerogative dell'Ente in ordine ai procedimenti sanzionatori messi in atto per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale”;
- “le prescrizioni di codesta Autorità sono state riscontrate nei termini stabiliti”.
Le violazioni al Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679/2016
Il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici o gestori dei pubblici servizi è lecito solo se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (articolo 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento).
Pur in presenza di una condizione di liceità, il trattamento, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, tra i quali, il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (articolo 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
L’articolo 12, par. 3, del Regolamento stabilisce che il titolare del trattamento debba dare riscontro – anche negativo - alla richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato deve, in ogni caso, informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (cons. 59 e art. 12, par. 4, del Regolamento).
Il Comune, nel caso di specie, avrebbe dovuto dare riscontro all’interessato - al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta- dei motivi dell’inottemperanza e dell’impossibilità di accoglimento delle istanze di cancellazione, limitazione e opposizione e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (cfr. provvedimento n. 365 del 10 novembre 2022, doc. web. n. 9834477; provvedimento n. 224 del 1° giugno 2023, doc. web. n. 9916670; provvedimento n. 225 del 1° giugno 2023, doc. web. n. 9917702).
Nel corso dell’istruttoria, pertanto, è stato accertato il mancato riscontro all’esercizio dei diritti di cancellazione, limitazione e opposizione, in violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) nonché art. 12 (in combinato disposto con gli articoli 17, 18 e 21) del Regolamento.
Per quanto attiene, invece, la rimostranza espressa dal reclamante circa il mancato conferimento di un’idonea informativa da parte del Comune, attesi gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria (la documentazione fotografica relativa a vari cartelli informativi collocati in aree sottoposte all'attività di videosorveglianza, copia dell'informativa rilasciata in calce ai verbali aggiornata, copia dell'informativa estesa rilasciata agli interessati direttamente allo sportello dell'Ufficio Sanzioni, ovvero su richiesta diretta all'Ente, via posta elettronica o tramite ricezione all'Ufficio protocollo e affissa all'ingresso degli sportelli per l'utenza del Corpo di Polizia locale, copia dell’informativa inserita nel sito istituzionale), il Garante ha disposto l’archiviazione della contestata violazione degli articoli 12, 13 e 14.
Il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante
Tenuto conto, in particolare, che:
- la violazione ha riguardato un solo interessato;
- il mancato riscontro nei termini stabiliti dal Regolamento non ha comportato alcuna conseguenza in capo all'interessato, in quanto le sue richieste di cancellazione, limitazione e opposizione non avrebbero comunque potuto essere accolte;
- il carattere colposo della violazione;
- la piena collaborazione del Comune, al fine di porre rimedio della violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti o precedenti provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento;
il Garante, rilevata l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per non aver fornito all’interessato riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato nei termini stabiliti, in violazione degli articoli 5, 12 (in combinato disposto con gli articoli 17, 18 e 21) del Regolamento, ha adottato un provvedimento sanzionatorio molto lieve, ritenendo sufficiente ammonire il Comune, per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.
Articolo di Gaetano Alborino
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