Incentivi funzioni tecniche a dipendente in pensione che svolge attività supporto gratuita

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
16 Febbraio 2024

Un dipendente in pensione, in servizio con delibera di Giunta ai sensi dell'art.5 co. 9, D.L.95/2012 (prestazioni a titolo gratuito di supporto all'Ufficio Lavori Pubblici), che svolge tutte le attività di supporto all'ufficio, si chiede se tale dipendente può beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 45 D.lgs. 36/2023.

Risposta

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022, ai fini della realizzazione dei progetti Pnrr ai pensionati “possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui ((al)) comma 1 del medesimo articolo 31”.

Solo, quindi, se il pensionato operi nell’ambito dei progetti relativi al Pnrr e solo se incaricato di una tra le funzioni di cui all’allegato I.10 al D.Lgs 36/2023, potrebbe essere destinatario degli incentivi.

Si utilizza, tuttavia, il condizionale, perché gli incentivi in argomento sono una retribuzione di tipo contrattuale, ammessa dalla legge, ma comunque connessa al rapporto di lavoro subordinato.

Con i pensionati si costituisce un rapporto di lavoro di tipo autonomo, nella forma della collaborazione. Occorre nel contratto di collaborazione trovare il titolo per una retribuzione specifica di natura incentivante.

Tuttavia, gli incarichi consentiti dalla norma citata obbediscono alle previsioni generali di cui all’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, di cui al D.Lgs 165/2001; conseguentemente, la remunerazione deve essere connessa al conseguimento di risultati specifici.

Pertanto, per un incarico per sua natura retribuito “a risultato”, un’ulteriore spesa per incentivo non pare facilmente giustificabile. Ferme restando, poi, tutte le difficoltà di carattere finanziario. L’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs 36/2023, trova la sua fonte nella contrattazione decentrata e quindi rientrano nella parte variabile del fondo, che però non può finanziare personale non avente rapporto di lavoro subordinato.

Dunque, valutazioni prudenziali, sconsigliano di attribuire ai pensionati remunerazioni che appaiono riservate al solo personale con rapporto di lavoro subordinato.

13 febbraio 2024           Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6967, sintomo n. 7067

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