Fondazione di partecipazione: patrimonio, risorse e contributi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede di conoscere la normativa in materia per i differenziali stipendiali, da applicarsi al caso specifico di personale di comparto assente nel triennio interessato perché in aspettativa sindacale.
L'art. 47, c. 2, CCNL 14.9.2000 (ancora in vigore) dispone:
“2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.”
La disposizione, mai disapplicata, neppure implicitamente, si integra con la vigente disciplina contrattuale sui differenziali stipendiali e dunque si può concludere che i dipendenti in aspettativa sindacale nell’intero ultimo triennio abbiano diritto a partecipare alla selezione per l’attribuzione del differenziale stipendiale.
13 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6968, sintomo n. 7068
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC - 30 maggio 2025
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: